Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8437 del 27/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8437 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORTINI MARIA TERESA N. IL 12/02/1961 parte offesa nel
procedimento
c/
SPAGNOLLI LUIGI N. IL 10/02/1960
KOFLER JUDITH N. IL 08/07/1955
avverso il decreto n. 260/2012 GIUDICE DI PACE di BOLZANO, del
25/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/09/2013

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Bolzano, con decreto del 26/6/2012, emesso ai sensi
dell’art. 17 Digs 274/2000, ha disposto l’archiviazione della querela presentata
da Fortini Maria Teresa+3 nei confronti di Spagnolli Luigi e Judith Kofler per

la notizia di reato.

2. Contro il decreto suddetto ha presentato ricorso per Cassazione, nell’interesse
di Fortini Maria Teresa, l’avv. Daniele Granara, il quale lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 410 cod. proc. pen. e 17 del D.Igs 28 agosto 2000,
n. 274; la violazione del contraddittorio, non avendo il giudicante tenuto in
nessun conto le argomentazioni della persona offesa, espresse nell’atto di
querela e nell’opposizione alla richiesta di archiviazione; l’omessa o insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Lamenta, in particolare, che il giudicante abbia ritenuto irrilevanti le
investigazioni suppletive proposte senza specificarne il motivo, rendendo
impossibile il controllo di legittimità sul provvedimento.

3. Con memoria depositata in cancelleria il 26 luglio 2013 il difensore di Fortinio
Maria Teresa ha insistito sulla illogicità della motivazione resa dal Giudice delle
indagini preliminari.

4. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Corte 1’11-9-2013 i
querelati Spagnolli Luigi e Kofler Judith hanno sostenuto l’inammissibilità del
ricorso in Cassazione di Fortini Maria Teresa per carenza di ius postulandi in capo
ai difensori e per assenza dei presupposti di legge, nonché l’infondatezza, nel
merito, dello stesso.

5. Infine, con ulteriore memoria di replica del 20/9/2013, La Fortini ha eccepito
la tardività della memoria depositata dai querelati 1’11-9-2013; ha contestato
l’irritualità del proprio ricorso, dal momento che la procura era stata conferita a
margine del ricorso in Cassazione; ha ribadito, nel merito, le proprie doglianze
avverso il provvedimento di archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

(PA

diffamazione, ritenendo infondata, su conforme richiesta del Pubblico Ministero,

Il ricorso è infondato.

1. Va preliminarmente affermata la ritualità del ricorso proposto da Fortini Maria
Teresa, in quanto la procura al difensore è stata conferita a margine del ricorso
in cassazione e per essere difesa “nella presente causa”. Nessuna incertezza vi è,
pertanto, sui contenuti e i limiti della procura, che, essendo contenuta nello
stesso ricorso, è chiaramente riferita al giudizio di Cassazione.

competenza del Giudice di pace, l’opposizione della persona offesa alla richiesta
di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio
cartolare, all’esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide “de
plano”, non essendo prevista la celebrazione dell’udienza camerale; ne consegue
l’impossibilità di esaminare, in sede di legittimità, censure inerenti alla
congruenza della motivazione del decreto di archiviazione ovvero
all’inammissibilità dell’opposizione, poiché, ai sensi dell’art. 409, comma sesto,
cod. proc. pen., il decreto è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità
previsti dall’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. (ovvero per la mancata
fissazione dell’udienza camerale o per il mancato avviso ai soggetti interessati),
e non per questioni inerenti al merito od alla congruenza della motivazione
(Cass. Pen., sez. IV, n. 22297 dell’8-4-2008).
Questa Corte ha pure affermato il principio che, in tema di procedimento
davanti al Giudice di pace, ancorché la disciplina dell’archiviazione non preveda,
in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione
dell’udienza camerale per la decisione, è, comunque, necessario che il giudice si
pronunci sull’opposizione dando conto delle ragioni dell’opponente, sia pure ai
limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione; e che la
mancanza di motivazione sul punto determina una violazione del principio del
contraddittorio (Cass. Pen., sez. V, n. 12623 del 2-3-2006; Sez. V, n. 43755 del
6/11/2008). Una tale violazione non si è, in concreto, realizzata, avendo il
Giudice di pace motivato la propria decisione con l’irrilevanza delle investigazioni
suppletive richieste dal ricorrente, che nulla erano in grado di aggiungere,
secondo il suo giudizio, al quadro delineato dalle investigazioni del Pubblico
Ministero. Si tratta, non c’è dubbio, di una motivazione estremamente stringata,
ma comunque sufficiente, com’è stato rilevato pure dal Pubblico Ministero
concludente, a dare ragione dei motivi della decisione, tenuto conto del tipo di
violazione lamentata e dei motivi dell’opposizione.
Va rimarcato, infatti, che la ricorrente lamenta un’offesa all’onore e alla
reputazione, attuata mediante e-mail inviati dai querelati alle persone offese e
dichiarazioni ai giornali. Vale a dire, mediante espressioni certe nella loro

3

2. Il ricorso è però infondato nel merito. Nel procedimento per reati di

consistenza, profferite in un contesto e per motivi noti al giudicante. Il Giudice di
Pace aveva, quindi, a sua disposizione, allorché ha emesso il provvedimento
impugnato, tutti gli elementi necessari alla formulazione del giudizio, che ha
potuto esprimere nella piena conoscenza della situazione fattuale all’origine del
diverbio e nella esatta conoscenza del contenuto della querelle. Purtuttavia, la
ricorrente si limitava a chiedere, con l’opposizione:
– “un nuovo esame della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo di ingiuria
e diffamazione in capo agli indagati”;

sul giornale “Alto Adige” il 27/11/2011;
– l’assunzione di informazioni dal direttore responsabile del quotidiano Alto
Adige, sig. Alberto Faustini.
Ciò al dichiarato fine di “corroborare la già rilevata presenza di dolo in capo
al sig. Spagnolli e alla signora Peintner, nonché la valenza chiaramente e
gravemente lesiva dell’onore e della reputazione degli odierni ricorrenti”:
Chiedeva, cioè, una nuova valutazione dell’elemento soggettivo dei reati in
capo agli indagati, da attuare previa assunzione di informazioni dai soggetti che
si erano limitati a raccogliere le dichiarazioni di costoro, nonché una nuova
valutazione – evidentemente più favorevole all’opponente – del contenuto delle
dichiarazioni dei querelati. Assolutamente logica è, pertanto, la conclusione del
Giudice di Pace, che non ha ritenuto fondata l’opposizione, perché “nulla
aggiunge di nuovo che giustifichi un supplemento di indagini ulteriori”, data la
“genericità” del dolo caratterizzante i reati suddetti ed essendo di comune
esperienza che diversi sono gli strumenti di accertamento dell’elemento
soggettivo nei reati contro l’onore.
Una motivazione adeguata alla natura della contestazione mossa
dall’opponente è quindi rinvenibile nel provvedimento impugnato. Il ricorso va
pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/9/2013

– l’assunzione di sommarie informazione da parte dell’autore dell’articolo apparso

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