Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8437 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8437 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALLAKU YLLI N. IL 02/04/1983
avverso la sentenza n. 987/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/01/2016

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona ha

sostanzialmente confermato, dichiarando la prescrizione per le due
contravvenzioni ascritte, la sentenza di prime cure che aveva condannato Sallaku
Ylli per il reato di false dichiarazioni sul proprio stato personale (articolo 496

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge
circa l’affermazione della penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio
nonché l’intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo si sostanzia
in una contestazione circa la commissione dei fatti pur sulla esistente
motivazione dell’impugnata sentenza, che ha condotto all’affermazione della
“rassicurante” fondatezza dell’assunto accusatorio;
– per quel che concerne, infatti, il significato da attribuire alla locuzione di
“oltre ogni ragionevole dubbio”, già adoperata dalla giurisprudenza di questa
Corte Suprema (v. per tutte, Cass. Sez. Un. 10 luglio 2002 n. 30328) e
successivamente recepita nel testo novellato dell’articolo 533 cod.proc.pen.
quale parametro cui conformare la valutazione inerente all’affermazione di
responsabilità dell’imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell’icastica
espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il
principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e la cultura della
prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale; si
è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione
meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il
“ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell’imputato ne comportava pur sempre
il proscioglimento a norma dell’articolo 530 cod.proc.pen., comma 2, sicché non
si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova
rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito
il principio, immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario,
secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza
processuale assoluta della responsabilità dell’imputato (v. da ultimo, Cass. Sez.
H 9 novembre 2012 n. 7035); certezza che i Giudici a quo hanno logicamente
1

cod.pen.);

espresso, sottraendo la loro motivazione, pertanto, al lamentato vizio di
legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta, oltre l’impossibilità
di dichiarare l’intervenuta prescrizione (v. Cass. Sez. Un. 22 novembre 2000 n.
32), le conseguenze di cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in
assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche

fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2016.

l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo

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