Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8436 del 27/09/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8436 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: VESSICHELLI MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO ALFONSO N. IL 15/04/1985
avverso l’ordinanza n. 319/2009 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
03/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELL1;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. t 9 (-4 ) e<
i cZt,
2-.21A,G: Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 27/09/2013 FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Romano Alfonso, avverso l'ordinanza del Gip di Roma- giudice
dell'esecuzione- in data 3 ottobre 2011, con la quale, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla
prima Sezione di questa Corte di cassazione, è stata nuovamente riconosciuta la continuazione tra una serie
di reati oggetti di condanna ed è stata determinata la pena complessiva, ad essi relativa, in anni 12, mesi 7
di reclusione e €2700 di multa.
I reati che entravano nel giudizio sulla continuazione erano, da un lato, quelli di rapina, lesioni, ricettazione
ed altro, commessi in tre distinte occasioni ed oggetto della sentenza della Corte d'appello di Roma in data
oggetto di altra sentenza del Gup di Roma, del 29 maggio 2007.
Nella prima ordinanza ( del 15 ottobre 2009), poi annullata, il giudice dell'esecuzione aveva preso le mosse
dalla pena prevista per il reato di rapina aggravata del 12 gennaio 2006, ritenuto, fra tutti, il più grave, ed
individuata- tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato- in anni quattro, mesi cinque e giorni 10 di
reclusione e C 1067 di multa , l'aveva aumentata fino ad anni tredici, mesi quattro e euro 3200 di multa,
coincidente con il cumulo materiale delle pene già distintamente inflitte.
La Cassazione ha ritenuto sussistente il vizio della motivazione, soprattutto evidenziando l'errore
commesso nella individuazione del reato più grave, sulla base della pena per esso inflitta ma considerata
prima della riduzione per il terzo dovuto al rito abbreviato.
In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione, pur dando atto che il reato già ritenuto più grave, come sopra
individuato, continuava ad apparire tale in ragione del fatto che le pene in concreto irrogate per tutti gli
altri reati entrati in continuazione, erano inferiori, tuttavia ha affermato di uniformarsi al dictum della
Cassazione- inteso nel senso di una necessaria, ulteriore riduzione della pena- nei seguenti termini: ha
lasciato inalterato il calcolo della pena per il reato continuato irrogato dal Gup con la sentenza del 29
maggio 2007 (anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1200 di multa) e a questa ha materialmente
sommato la pena ricalcolata relativamente ai reati giudicati dalla Corte d'appello, per ciascuno dei quali ha
computato una riduzione portando la pena dagli originari otto anni di reclusione e C 2000 di multa agli
attuali sette anni e tre mesi di reclusione e C 1500 di multa.
Deduce il difensore la violazione dell'articolo 671 cpp.
Sostiene che il giudice del rinvio non si è uniformato alla decisione della Cassazione poiché, in primo luogo,
ha considerato come pena base quella relativa al reato più grave oggetto della sentenza del Gup, già
indicata dalla Corte di cassazione come pena erroneamente considerata prima della riduzione per il terzo
dovuto al rito speciale; in secondo luogo il difensore lamenta il fatto che la nuova pena determinata
complessivamente è sostanzialmente assai vicina a quella individuata nel provvedimento annullato , senza
che il calcolo risulti assistito da alcuna motivazione.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato.
La IO sez. di questa Corte di cassazione, nella sentenza che aveva fissato il principio di diritto per il giudice
del rinvio, aveva evidenziato l'errore in cui il giudice dell'esecuzione era incorso quando aveva individuato
la pena per il reato più grave fra quelli da unificare in continuazione, senza tenere conto della sua concreta
determinazione dovuta alla scelta del rito abbreviato.
1 9 novembre 2007; dall'altro, quelli di rapina e resistenza a P.U., commessi in due distinte occasioni ed In altri termini, la Cassazione ha censurato la scelta del giudice dell'esecuzione, caduta sul reato di rapina
aggravata commesso il 12 gennaio 2006, e giudicato con sentenza del Gup di Roma, osservando che per la
determinazione della pena relativa a tale reato, ritenuto il più grave, il giudice dell'esecuzione aveva
considerato quella anni sei, mesi otto di reclusione e C 1600 di multa anziché- come si sarebbe dovutoquella di anni quattro, mesi cinque e giorni 10 di reclusione ed euro 1067 di multa, derivante dalla scelta
del rito speciale che pure costituiva un comportamento da valutare ai fini della gravità del reato.
Il giudice del rinvio non ha colto il senso della censura, come del resto riconosciuto nel prowedimento
impugnato, e pur sembrando sostenere di essere partito della pena in concreto irrogata per il reato
giudicato con il rito abbreviato di cui sopra, ha poi dimostrato il contrario- e cioè di essere, di fatto, partito
della continuazione e derivanti dalla sentenza della Corte d'appello di Roma del 9 novembre 2007,avevano
comportato pene in concreto inferiori.
In realtà, il giudice dell'esecuzione, ricordando che per il più grave reato giudicato dalla Corte d'appello era
stata individuata una pena base di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1800 di multa ha
fornito la più evidente delle dimostrazioni dell'errore da esso compiuto con l'affermare che il reato di
rapina giudicato dal Gup ( punito in concreto con pena inferiore), con sentenza del 12 gennaio 2006,
sarebbe stato il più grave.
Ha dunque un apparente fondamento, quantomeno allo stato della prospettazione contenuta nel ricorso,
l'affermazione del difensore secondo cui tra il reato punito in concreto dalla Corte di appello con la pena di
anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1800 di multa e quello punito dal Gup , ancora una volta in
concreto, con la pena di anni quattro, mesi cinque e giorni 10 di reclusione ed euro 1067 di multa, quello
più grave, secondo la regola di giudizio posta dall'art. 187 disp. att. cpp per il giudice della esecuzione (
quella della pena in concreto) , è senz'altro il primo, salva la individuazione di altro punito in concreto ancor
più severamente.
Ciò posto, deve poi considerarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora sia
applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia
stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti, nel giudizio di cognizione, dal vincolo della
continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta, in tale giudizio, per la violazione più
grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato "ex novo" dal giudice
dell'esecuzione ( Rv. 229822).
Si è aggiunto anche che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena in riguardo a più condanne,
ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del
reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve
determinare "ex novo" l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli
già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo ( Rv. 243375).
In altri termini, il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la
continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già
unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione
abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come
determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite,
compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Rv. 245987).
Consegue dai principi esposti, che il giudice della esecuzione, individuato il reato più grave e la relativa pena
nei sensi anzidetti, deve poi procedere ex novo alla individuazione della pena per ciascuno dei reati satelliti
da unificare nel vincolo della già riconosciuta continuazione.
2 dalla pena precedente la diminuzione del terzo- quando ha aggiunto che gli altri reati unificati del vincolo Si rileva pertanto l'ulteriore errore commesso dal giudice a quo nel procedere senza il predetto "scorporo"
e cioè omettendo di sciogliere i vincoli della continuazione come già computati dal giudice della cognizione
per poi provvedere alla determinazione per ciascuno dei reati satelliti, in aumento rispetto alla pena per il
reato più grave.
Infine, è da accogliere la censura difensiva a proposito della mancanza di qualsivoglia motivazione , nel
provvedimento impugnato, che sostenga la individuazione della pena per ciascuno dei reati satelliti.
Pur avendo il giudice operato una riduzione matematica delle sole pene relative ai reati giudicati dalla Corte
d'appello, si rileva come lo stesso sia incorso nel mancato adeguamento al vizio già rilevato da questa Corte
nel primo provvedimento di annullamento, ove era stata rimarcata la mancata indicazione dei diversi reati,
spiegazione del perché la riconosciuta unitarietà del disegno criminoso non potesse operare, nel caso in
esame, quale criterio moderatore del trattamento sanzionatorio .
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma
Così deciso il 27 settembre 2013
Il Presidente il Cons. est. delle singole pene ( comprese quelle per ciascuno dei reati oggetto della sentenza del Gup), della reale