Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8435 del 20/09/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8435 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BEVERE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
LLESHI ALMARIN N. IL 20/05/1987
avverso la sentenza n. 2421/2012 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
02/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
C_P
Uditi difensor Avv.;
P 1_,,Ce
Data Udienza: 20/09/2013
FATTO E DIRITTO
La procura generale presso la corte di appello di Genova ha presentato ricorso avverso la sentenza
2.10.2012, emessa, ex art. 444 c.p.p., dal Gip del tribunale di Savona, con cui è stata applicata,
previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, a Lleshi Almarin la
pena di 2 anni di reclusione e € 1.200 di multa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di
furti e tentati furti, ex artt. 624 bis, 625 nn. 2 e 5 ,61 n. 5 c.p. , con recidiva specifica
infraquinquennale.
Secondo il ricorrente,è stata erroneamente motivata la concessione delle attenuanti generiche
,mediante il riferimento all’incensuratezza dell’imputato sebbene risulti fondatamente contestata la
recidiva specifica infraquinquennale, la quale, non risulta compresa nel giudizio di equivalenza
delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, in tema di patteggiamento, una
volta esclusa, con adeguato apparato argomentativo, la sussistenza di cause di proscioglimento ex
art 129 cpp, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite dal
giudice,precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell’impugnazione in
sede di legittimità, di censure o eccezioni attinenti alla regolarità della procedura e al merito delle
valutazioni sottese al prestato consenso, da considerare superate dall’accordo intervenuto tra le parti
(sez I, n 6898 del 18.12.1996, Milanese; sez V n 102 del 18. 1. 1995, Pepe).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.