Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8434 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8434 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARI ELIS N. IL 08/11/1986
HUDOROVIC MILKA N. IL 20/03/1984
avverso la sentenza n. 871/2012 TRIBUNALE di TRENTO, del
04/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/09/2013

Gaetanino Zecca
Pres ente di Sezione

FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di Hudorich Milka e Cari Elis è stato presentato ricorso avverso la sentenza
4.12.2012, del tribunale di Trento, con la quale è stata applicata, ex art. 444 cpp, la pena di 7 mesi e
250 di multa alla prima e la pena di 5 mesi di reclusione e 200 di multa alla seconda, per il
reato di tentato furto ex art. 624 bis c.p.
Quanto al primo ricorso, è rilevata la violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti
generiche, con giudizio di prevalenza.
Nel secondo ricorso, si rileva il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti
generiche e della sospensione condizionale della pena , nonché la violazione di legge ,in
riferimento all’art. 118 c.p.
I ricorsi sono inammissibili.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, in tema di patteggiamento, una
volta esclusa, con adeguato apparato argomentativo, la sussistenza di cause di proscioglimento ex
art 129 cpp, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite dal
giudice,precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell’impugnazione in
sede di legittimità, di censure o eccezioni attinenti alla regolarità della procedura e al merito delle
valutazioni sottese al prestato consenso, da considerare superate dall’accordo intervenuto tra le parti
(sez I, n 6898 del 18.12.1996, Milanese; sez V n 102 del 18. 1. 1995, Pepe).
Nel caso in esame, sussiste adeguata motivazione in riferimento all’esclusione dei presupposti ex
art. 129 cpp e non è ravvisabile nel ricorso di ciascuna imputata alcuna precisazione sugli
elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 129 cpp, della modifica del
trattamento sanzionatorio, del riconoscimento di benefici di legge.
I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili con condanna di ciascuna ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna le ricorrenti ciascuna al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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