Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8432 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8432 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAMMOLITI GIUSEPPE N. IL 28/11/1970 parte offesa nel
procedimento
c/
MAZA HECHAVARRIA YSEL DE LA CARIDAD N. IL 08/09/1988
avverso il decreto n. 106/2011 GIUDICE DI PACE di LOCRI, del
19/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
CÀs

Uditi difensor,Avv.;

Data Udienza: 20/09/2013

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Mammoliti Giuseppe ,persona offesa nel procedimento a carico di Maza
Hechavarria Yesel De La Caritad per i reati di ingiuria e minaccia, ha presentato ricorso avverso il
decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace di Locri, in data 19.3.2012,a seguito di
dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, in quanto la motivazione è del tutto carente e si
basa esclusivamente sull’improvvida richiesta presentata dal P.M. Il decreto di archiviazione è
motivato inoltre in maniera contraddittoria in quanto riconosce i fatti ,pur definendoli
prognosticamente di particolare tenuità, “con conseguente esiguità del danno e del pericolo
derivatone, nonché occasionalità e grado di consapevolezza”
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il giudice ha correttamente ed esaustivamente
esercitato il proprio potere-dovere derivato dalla richiesta avanzata dal rappresentante della
pubblica accusa. Dal provvedimento impugnato emerge che il giudice, da un lato, ha
compiutamente esaminato il contenuto dell’opposizione; dall’altro ha correttamente manifestato il
proprio convincimento , con adeguata argomentazione, sulla infondatezza della notizia di reato. . A
fronte della motivata decisione, il ricorrente propone censure, articolate in diverse ed alternative
ricostruzione e valutazione delle risultanze del procedimento.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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