Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8429 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8429 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
PASTORE ANTONIO N. IL 16/06/1975
MONGELLI CARMEN N. IL 26/07/1980
avverso la sentenza n. 90/2008 GIUDICE DI PACE di MARTINA
FRANCA, del 10/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte
Udit i difen Avv.

e, l’Avv

Data Udienza: 17/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Francesco Salzano, ha
concluso chiedendo tinararcuszbilita del ricarscl,

eitatiRmuZa ep Lu .ti21,\;;

e

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce,

Martina Franca del 10 ottobre 2011, con la quale il giudice ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Pastore Antonio e Mongelli Carmen per essere
il reato ascritto estinto per intervenuta remissione tacita di querela.
2. Lamenta il Procuratore Generale erronea applicazione dell’articolo 152 del
codice penale, nella parte in cui contempla la possibilità di una remissione tacita
di querela.
3. In particolare il giudice di pace avrebbe errato ritenendo che configuri
un’ipotesi di remissione tacita di querela la mancata comparizione della parte
lesa all’udienza dibattimentale, in caso di previo avvertimento in merito alle
conseguenze di tale condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; le Sezioni Unite penali di questa Corte, con sentenza n.
46088 del 30/10/2008 (dep. 15/12/2008, Viele, Rv. 241357), risolvendo un
contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che al di fuori dell’ipotesi
espressamente disciplinata dagli articoli 21, 28 e 30 del decreto legislativo 28
agosto 2000 numero 274, non è possibile configurare una ipotesi di remissione
tacita della querela in caso di omessa comparizione all’udienza del querelante,
nonostante l’avvertimento che siffatto comportamento sarà interpretato come
volontà di remissione.
2. Com’è noto, infatti, l’art. 152, co. 2 cod. pen., dopo aver premesso che “la
remissione è processuale o extraprocessuale”, dispone che “la remissione
extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è remissione tacita quando il
querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella
querela”. È, quindi, evidente che deve trattarsi di “fatti” cioè di comportamenti
che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza
delle S.U. innanzi richiamata, “non rimangano confinati nel limbo di eventuali

2

sez. distaccata di Taranto, ricorre contro la sentenza del giudice di pace di

stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati”.
3. Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che
essa non può consistere in atti o comportamenti “nel procedimento” di cui
trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all’esterno di tale procedimento.
4. Il richiamato orientamento delle Sezioni Unite è fatto proprio anche dalle
Sezioni semplici, che lo hanno più volte richiamato (si veda, tra le molte

18187 del 28/03/2013, De Luca, Rv. 255231), precisando che in proposito non
rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale non può tradursi
nelle previsione di oneri processuali, a carico delle parti, non ancorati a
specifiche disposizioni di legge.
5. Nel caso che occupa, gli imputati sono stati tratti a giudizio con decreto di
citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell’istituto
della rimessione disciplinato dall’art. 28, co. 3 d.lgs. n. 274/2000.
6. La sentenza impugnata, che non ha tenuto in nessun conto il precedente
specifico delle Sezioni unite, deve pertanto essere annullata, con rinvio per il
giudizio al giudice di pace di Martina Franca.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Martina Franca per
il giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014
Il consigliere estensore

Il Presidente

pubblicate, sez. 6, Sentenza n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi; Sez. 4, n.

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