Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8428 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8428 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GULLOTTO MAURO ANTONIO N. IL 15/10/1974
avverso la sentenza n. 1563/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
(« A TI ce, L L
Udito il Procuratore Generale in persona del Do t.
che ha concluso per

Udito, per la rte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

L. (i.cL e‘k ?>()

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Mauro GULLOTTO con ‘doppia conforme’ del Tribunale di Catania, sez. dist. di Bronte,
14-12-2010, e della Corte di Appello di Catania 14-5-2012, è stato ritenuto
responsabile dei reati di ingiuria e lesioni personali gravi (malattia guaribile in più di
quaranta giorni) in danno di Vincenzo Manitta, riconosciuta l’attenuante della
provocazione.

Alessandro e dei testi Grasso e Grillo.
3. Il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado dall’imputato, tramite il
difensore, è articolato in sei motivi.
4.

Il primo: violazione di legge in ordine alla notifica del decreto di citazione per il giudizio
di appello, effettuata in Randazzo via Furnari 16, mentre la residenza anagrafica del
Gullotto è alla via Magenta 15, come da certificato anagrafico acquisito dalla corte
d’appello.

5. Secondo motivo: violazione di legge per essere stata disattesa all’udienza del 14-122010 dal giudice di primo grado la richiesta di rinvio per impedimento del prevenuto che
avrebbe dovuto rendere l’esame, nonostante il fax inoltrato alla cancelleria del
tribunale.
6. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento della legittima difesa quanto al reato di lesioni per essere stato il
Manitta a colpire per primo il Gullotto con un pugno alla nuca, come riconosciuto nella
sentenza di primo grado, colpo al quale era seguita una colluttazione nel corso della
quale Manitta era caduto battendo il viso a terra e ferendosi al volto. Era contraddittoria
l’esclusione della legittima difesa a fronte della conferma dell’attenuante della
provocazione (aggressione ad opera del Manitta).
7. Quarto motivo: violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle generiche.
8. Quinto: mancata effettuazione del giudizio di comparazione tra l’attenuante della
provocazione e l’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen..
9. Sesto: violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell’esimente
di cui all’art. 599 cod. pen. al reato di ingiuria, nonostante il suo riconoscimento già in
primo grado attraverso l’applicazione dell’attenuante della provocazione.
10.11 difensore di parte civile ha depositato memoria il 1-7-2013 chiedendo il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto al quinto ed al sesto motivo.
2. Il primo, il secondo ed il quarto sono inammissibili, mentre il terzo va disatteso.
2

2. La condanna era basata sulle dichiarazioni della p.o., confermate da quelle del cugino

3. La questione di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in
quanto effettuata in Randazzo via Furnari 16, mentre la residenza anagrafica del
Gullotto sarebbe alla via Magenta 15, è palesemente destituita di qualunque
fondamento in quanto trascura che il primo recapito, dove la notifica si perfezionava per
compiuta giacenza, corrisponde al domicilio dichiarato dal ricorrente

ex art. 161,

comma 2, cod. proc. pen., dal momento che, come risulta dall’accesso agli atti
consentito dalla natura dell’eccezione, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari,

comunicazioni da parte sua, che non risultano, le ulteriori notifiche sarebbero state
effettuate nel luogo della prima, con conseguente irrilevanza delle eventuali variazioni
successive.
4. Del pari visibilmente priva di consistenza la censura di violazione di legge, sollevata con
il secondo motivo, per essere stata disattesa dal giudice di primo grado, all’udienza del
14-12-2010, la richiesta di rinvio per impedimento del prevenuto che avrebbe dovuto
rendere l’esame, nonostante il fax inoltrato alla cancelleria del tribunale. Invero
l’accesso agli atti conferma quanto già osservato nella decisione impugnata e cioè
l’assenza in atti del predetto fax, e la mancata allegazione all’udienza indicata, alla
quale era presente un sostituto del difensore mentre l’imputato era già contumace, di
qualsivoglia impedimento del Gullotto.
5. Il terzo motivo è infondato non essendo ravvisabile contraddizione tra il riconoscimento
dell’attenuante della provocazione (giustificato nella sentenza di primo grado con il
pugno privo di conseguenze da parte del Manitta alla schiena del Gullotto, al quale
quest’ultimo reagiva voltandosi e sferrando al volto dell’antagonista un pugno
determinante una malattia guarita in oltre quaranta giorni) e il mancato riconoscimento
dell’esimente della legittima difesa, della quale, come già rilevato in sentenza con
accertamento in fatto, non risultano i requisiti della necessità di difendersi dal pericolo
attuale di un’offesa ingiusta e della proporzionalità della difesa all’offesa.
6. Il quarto motivo è inammissibile in quanto il mancato riconoscimento di attenuanti
generiche non era stato oggetto dei motivi di appello nei quali esse erano erroneamente
ritenute già concesse.
7. Vanno invece accolti, come preannunciato, il quinto ed il sesto motivo.
8. Il sesto perché il già avvenuto riconoscimento dell’attenuante della provocazione non
può che determinare, quanto al reato di ingiuria, l’esimente di cui all’art. 599, comma
secondo, cod. pen., con conseguente non punibilità del Gullotto per tale fatto ed
eliminazione della relativa pena di mesi tre di reclusione inflittagli quale aumento per
continuazione.
9. Il quinto perché è mancato il giudizio di comparazione tra l’attenuante della
provocazione e l’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen. (per malattia superiore a 40
giorni) essendo stata la pena computata partendo da tre anni di reclusione per le lesioni

3

notificatogli a tale indirizzo, conteneva l’avvertimento che, in mancanza di

gravi, elevata di mesi tre per continuazione, ridotta di un terzo per l’attenuante della
provocazione.
10.La sentenza impugnata merita quindi parziale annullamento, senza rinvio quanto al
reato di ingiuria, con rinvio al giudice a quo -altra sezione- per la rideterminazione,
mediante il giudizio di comparazione delle circostanze, del trattamento sanzionatorio in
ordine al reato di lesioni, di cui diventa irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il Gullotto non è punibile per il fatto di cui
all’art. 594 cod. pen. ai sensi dell’art. 599, comma 2, stesso codice ed elimina la relativa pena
di mesi tre di reclusione.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per
nuovo esame in ordine al mancato giudizio di comparazione relativamente al delitto di lesioni
volontarie.
Rigetta nel resto il ricorso.
Roma 8-1-2014

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA