Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8427 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8427 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona
awerso la sentenza del 19/12/2012 del Giudice di pace di Novafeltria R.G. n. 17/2011
nei confronti di
Bega Luciana, nata a Brindisi il 20/11/1966
e
Galeffi Enrico, nato a Rimini il 17/07/1968
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per i capi c) e d) con trasmissione degli atti al Tribunale di
Pesaro.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 19/12/2012 il Giudice di pace di Novafeltria ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Luciana Bega ed Enrico Galeffi per intervenuta remissione di
querela.
Alla Bega era contestato di avere offeso l’onore del Galeffi con frasi ingiuriose (capo a), di
averlo percosso con un ombrello (capo b) e, nel medesimo contesto spazio — temporale, di
averne danneggiato l’autovettura sempre usando l’ombrello (capo c); al Galeffi era
contestato di avere provocato lesioni alla Bega, colpendola con un ombrello (capo d).

1

Data Udienza: 08/01/2014

2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso per
cassazione, lamentando, per un verso, l’incompetenza per materia del Giudice di pace, in
relazione ai reati di cui ai capi c) e d) e, per altro verso, l’inefficacia estintiva delle
intervenute remissioni in relazione ai medesimi reati, in quanto procedibili d’ufficio.
Considerato in diritto
1. L’assorbente motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’incompetenza per materia del
giudice di pace, è fondato.
Per quanto rileva in questa sede, l’art. 4 del d. Igs. n. 274 del 2000 dispone, infatti, che il

cod. pen., limitatamente alla fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di
parte.
Ciò posto, con riguardo al reato sub c), va ribadito che, in tema di danneggiamento,
l’aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con
minaccia (art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia
stata, come nella specie, contestualità tra l’azione di danneggiamento e la condotta violenta
o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima,
giacché la ratio dell’aumento di pena e della procedibilità d’ufficio, che si connettono
all’integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente
nell’esecuzione del reato (Sez. 2, n. 7980 del 30/11/2010 – dep. 02/03/2011, Gambella, Rv.
249811).
Quanto al reato sub d), osserva la Corte che ricorre la circostanza aggravante del fatto
commesso con armi, prevista dall’art. 585, comma primo, cod. pen., quando il soggetto
agente utilizzi un ombrello, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma
secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria anche qualsiasi
strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente
utilizzabile per l’offesa della persona (Sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010, Casco, Rv. 247888).
2. Ne discende che limitatamente ai due reati sub c) e d), la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Rimini, nel cui circondario è stato inserito il comune di Novafeltria dall’art. 1
della legge n. 39 del 2012, per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai delitti di danneggiamento sub
c) e di lesioni sub d) e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Rimini per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma il 08/01/2014

Il Componente estensore

giudice di pace è competente in relazione ai delitti di cui all’art. 635, comma primo e 582

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