Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8424 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8424 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LORIA MASSIMO GIUSEPPE N. IL 08/10/1972
avverso la sentenza n. 5/2010 GIUDICE DI PACE di SAN GIOVANNI
IN FIORE, del 03/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona d I D tt.’

che ha concluso per J

7

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 3.2.2012 il Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore dichiarava
LORIA Massimo Giuseppe responsabile dei reati ascrittigli ai sensi degli artt.81 cpv612 comma primo e 594 ,nonché di lesioni ai sensi dell’art.582 CP. commessi in

23.2.2009,e lo condannava alla pena di €620,00 di multa previa concessione delle
attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore e il Giudice del Tribunale adito
disponeva la conversione dell’atto di impugnazione in ricorso per cassazione,con
ordinanza del 6.11.2012Con il primo motivo la difesa deduceva la nullità per violazione del diritto di difesa ai
sensi dell’art.178 CPP.
Evidenziava al riguardo che il 29.12.11 il difensore aveva proposto istanza di
rinvio,inoltrata a mezzo fax,in riferimento all’udienza del 3-2-2012-per impedimento
professionale e che il giudice procedente aveva omesso di valutare l’istanza,dando
corso all’istruttoria dibattimentale,ed aveva definito il giudizio avendo designato un
difensore ai sensi dell’art.97 comma IV CPP.
2-deduceva altresì la contraddittorietà e insufficienza degli elementi di
prova,evidenziando che le dichiarazioni della persona offesa (Loria Maria
Assunta)rese in data 1-7-2011,non erano attendibili ,in quanto non avvalorate da
quelle della sorella Serafina Loria,la quale aveva affermato di non avere assistito ai
fatti.
Peraltro rilevava che doveva ritenersi carente anche la prova della condotta ascritta ai
sensi dell’art.612 CP. alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa,prive di
certezza.
-3-deduceva inoltre la carenza dell’attività istruttoria,e della motivazione della
sentenza,e concludeva chiedendo l’accoglimento dei motivi di impugnazione —

1

danno di Loria Maria Assunta,(con prognosi di giorni 15)-fatti acc.in data

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.
Invero dagli atti emerge il fondamento del primo motivo di gravame,atteso che risulta
inviata l’istanza di rinvio del procedimento innanzi al Giudice di Pace,trasmessa con

Con detta istanza il difensore dell’imputato avanzava richiesta di rinvio per
impedimento professionaleDetta istanza non era stata valutata dal giudice procedente,che all’udienza del
3.2.2012 aveva definito il procedimento con assistenza di un difensore designato ai
sensi dell’art.97 comma 4 cpp.
Pertanto deve ritenersi integrata la nullità prevista dall’art.178 lett.c) CPP. per
violazione del diritto di difesa.
Deve dunque essere pronunziato l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata,restando superata ogni ulteriore deduzione del ricorrente dalla rilevata
nullità del procedimento,e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cosenza per quanto di competenza.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cosenza.

Roma,deciso in data 19 novembre 2013.

allegata documentazione a tale ufficio a mezzo fax,che era pervenuto il 29 .12.2011.

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