Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8423 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8423 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL SORBO NICOLA N. IL 02/06/1986
avverso la sentenza n. 898/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
05/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/01/2016

Del Sorbo Nicola ricorre avverso la sentenza 5.5.14 della Corte di appello di Salerno che ha
confermato quella in data 19.2.09 del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale è stato condannato,
per i reati di violenza privata, lesioni aggravate e violazione degli artt. 146,149,154, 189 c.d.s., alla
pena di anni quattro di reclusione, oltre le pene accessorie di legge e la condanna al risarcimento dei
danni in favore delle costituite parti civili.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p., per avere, nel corso del giudizio di appello, il
presidente della sezione emesso, ex art.601, comma 5, c.p.p., un nuovo avviso di fissazione
dell’udienza per la data del 5.5.14, mentre invece il giudizio di appello era stato già incardinato, con
superamento quindi della fase degli atti preliminari, ed era iniziato il 12.3.14.
Dopo diversi rinvii vi era stato, da ultimo, quello per l’udienza del 30.6.14 e pertanto < non poteva essere emesso un atto processuale inerente la fase antecedente il giudizio di appello essendo lo stesso già incardinatosi >.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per avere i giudici
negato le attenuanti generiche limitandosi ad osservare che l’unico elemento a tal fine valorizzabile,
cioè lo stato di incensuratezza di Del Sorbo, non era idoneo allo scopo in ragione della rilevante
capacità delinquenziale manifestata dall’imputato.
Senonchè — lamenta la difesa — l’applicazione delle attenuanti generiche riposa sul prudente
apprezzamento del giudice, che non può prendere in esame — come nella specie — solo la gravità del
fatto, ma deve rifarsi ai criteri di cui all’art.133 c.p. per adeguare la pena al caso concreto,
considerato anche che lo stato di incensuratezza ben poteva essere considerato quale elemento
positivo di valutazione, essendo la modifica legislativa riguardante l’art.62-bis c.p. intervenuta
successivamente ai fatti per cui è processo.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugmata sentenza, con il primo motivo,

Quanto alla censura di carattere processuale, dall’esame degli atti — consentito a questa Corte
proprio in ragione della natura della doglianza — è risultato che all’udienza del 20.6.13, la Corte di
appello ha disposto un rinvio al 27.3.14 su richiesta della difesa dell’imputato e all’udienza del
27.3.14 vi è stato un ulteriore rinvio in considerazione dell’intervenuto stato detentivo, per altra
causa, dell’imputato, sempre su richiesta della difesa.

5.5.14 ed il difensore è stato avvisato per tale udienza, alla quale è risultato presente e all’esito della
quale è stata emessa la sentenza oggi impugnata, senza quindi che vi sia stata alcuna violazione del
diritto di difesa dell’imputato.
Legittimamente all’odierno ricorrente non sono state riconosciute le invocate attenuanti generiche,
avendo i giudici fatto corretta applicazione dei criteri di cui all’art.133 c.p., evidenziando in
particolare la negativa personalità dell’imputato, soggetto animato dall’ < intento criminoso di aggredire per motivi futili gli occupanti del veicolo che procedeva in senso inverso, costringendoli a fuggire per sottrarsi all'inseguimento > e senza che la difesa abbia peraltro prospettato al riguardo,
in questa sede, al di là del mero stato della incensuratezza formale del ricorrente, concreti elementi
di segno positivo non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso — che comporta la non rilevabilità di cause estintive del reato ai
sensi dell’art.129 c.p.p., quale la prescrizione eccepita dal ricorrente con atto depositato in data
odierna – segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in €1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 gennaio 2016

Successivamente è intervenuta, con rituale decreto, la citazione dell’imputato per l’udienza del

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