Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8422 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8422 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRIDA GIOVANNI N. IL 19/04/1962
avverso la sentenza n. 161/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/01/2016

Giuffrida Giovanni ricorre avverso la sentenza 7.4.14 della Corte di appello di Catania con la quale,
in parziale riforma di quella in data 17.11.08 del locale tribunale, riqualificato il fatto come furto
aggravato ex artt.625 n.2 c.p., è stata rideterminata la pena in mesi sei di reclusione ed £ 200,00 di
multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

deteneva in casa sua il materiale di cui all’imputazione perché autorizzato dal custode Sciuto
Carmelo onde evitare che ladri potessero impossessarsene, come dal medesimo riferito in
dibattimento, per cui non era configurabile il reato di furto.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tali precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dell’imputato derivi dall’essere stato sorpreso
dai verbalizzanti, allertati dal custode Sciuto Carmelo, mentre era intento ad asportate una finestra
di alluminio, assieme ad altro complice riuscito a fuggire, dagli uffici della s.p.a. Costruzioni, \
società sottoposta alla curatela fallimentare.
Una ulteriore ricognizione sul piano dove i due erano stati sorpresi, aveva consentito di rinvenire,
smontate e pronte ad essere portate via, due plafoniere e altri oggetti, oltre agli attrezzi per
l’espianto, mentre la perquisizione del domicilio dell’imputato aveva portato al rinvenimento di
altro materiale della predetta società, sottoposto alla curatela fallimentare.
Nessun titolo aveva il Giuffrida — hanno rimarcato i giudici di appello — per asportare il materiale,
mancando qualunque autorizzazione da parte del curatore fallimentare, e di ciò — hanno
perspicuamente concluso i giudici di merito — l’odierno ricorrente era ben consapevole tanto da
tentare la fuga (riuscita all’ignoto complice) alla vista dei verbalizzanti.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per non avere i giudici di secondo grado considerato che il Giuffrida

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 25 gennaio 2016

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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