Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8420 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8420 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEDATO VINCENZO N. IL 02/01/1952
avverso la sentenza n. 2082/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 12/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per J i

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 12-10-2012 la Corte d’Appello di Catanzaro, confermando quella del
Tribunale di Cosenza in data 28-4-2009, riconosceva Vincenzo DEDATO responsabile del reato
di cui all’art. 416 bis cod.pen. e di numerosi reati fine.
2.L’imputato ha proposto ricorso tramite il difensore avv. B. Napoli.
3.Con il primo motivo deduce violazione di norme stabilite a pena di nullità e difetto di
motivazione in relazione agli artt. 335 e 407, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla

primo grado, senza rispondere alle doglianze proposte con l’appello.
4.Con il secondo motivo si deducono erronea applicazione dell’art. 8 legge 203/1991 e
connesso vizio di motivazione per essere stata la relativa diminuzione contenuta nei limiti di un
terzo richiamando presunte ragioni utilitaristiche della collaborazione, mentre il relativo
giudizio avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente sul contributo oggettivo della collaborazione
fornita. Le motivazioni della sentenza circa la portata del contributo collaborativo erano
comunque contraddette da quattro sentenze irrevocabili prodotte in appello da cui risultava
l’importanza della collaborazione fornita dal Dedato.
5. Nel quarto motivo, rubricato ‘Omessa pronuncia in ordine all’eccezione di prescrizione dei
reati satellite in particolare quelli di cui ai capi 28, 29 e 31’, il ricorrente deduce in primo luogo
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1 e 546, comma 1,
lett. e, codice di rito, nonché 56 e 629 cod.pen. per affermazione della responsabilità ‘sulla
base di un accertamento giudiziale privo di alcuna conferma’. Quanto all’estorsione Chiappetta,
le dichiarazioni della p.o. erano state ritenute attendibili perché confermate da quelle dei figli
trascurando che queste ultime erano diverse dalle prime. Comunque i reati di cui ai capi 28, 29
e 31 erano già prescritti alla data dell’udienza di appello del 12-10-2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al profilo dell’intervenuta prescrizione di alcuni reati fine
essendo per il resto inammissibile.
2.Tale è il primo motivo di gravame che, attaccando l’entità della pena irrogata sia pure
attraverso l’improprio richiamo agli artt. 335 e 407, comma 3, cod. proc. pen., risulta affetto
da aspecificità in quanto, limitandosi a censurare la motivazione per relationem alla sentenza
di primo grado non accompagnata dalla disamina delle doglianze proposte con l’appello,
trascura che dette doglianze, peraltro non esplicitate nel ricorso, erano state a loro volta
ritenute aspecifiche nella pronuncia impugnata.
3.11 secondo motivo è manifestamente infondato in quanto critica l’asserito collegamento della
misura di un terzo della diminuzione di pena ex art. 8 legge 203/1991 alle ragioni soggettive
della collaborazione, mentre dalla sentenza risulta che il relativo giudizio era stato
correttamente e motivatamente fondato sull’entità del contributo oggettivo della collaborazione
del Dedato, intervenuta in fase già avanzata del procedimento e relativa a reati di non primaria

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pena irrogata, ritenuta equa dalla corte territoriale sulla base delle motivazioni del giudice di

importanza. Mentre l’assunto per il quale le motivazioni della sentenza sul punto sarebbero
comunque contraddette da quattro sentenze irrevocabili prodotte in appello da cui risultava
l’importanza della collaborazione fornita, è del tutto generico e comunque prospetta
inammissibilmente una ricostruzione in fatto alternativa a quella condivisa dai giudici di merito.
4. Il quarto motivo è in parte fondato, in parte inammissibile.
5. Sono inammissibili le censure di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli
artt. 192, comma 1 e 546, comma 1, lett. e, codice di rito, nonché 56 e 629 cod. pen. per

basata su ‘un accertamento giudiziale privo di alcuna conferma’. Del pari generico e comunque
meramente assertivo, è poi il rilievo per il quale, quanto all’estorsione Chiappetta, le
dichiarazioni della p.o., ritenute attendibili perché confermate da quelle dei figli, non sarebbero
invece corrispondenti a quelle di questi ultimi.
6.L’eccezione di prescrizione formulata nell’ambito del motivo in esame è invece accoglibile
nella parte in cui investe i capi d’imputazione 2) e 31), relativi a tentate estorsioni commesse
rispettivamente il 20-1-2000 e nel luglio dello stesso anno, mentre è inammissibile laddove si
riferisce ai capi 28 e 29 per i quali Dedato non risulta aver riportato condanna.
7. La prescrizione dei reati sub 2) e 31) si è verificata rispettivamente il 20-7-2007 e il 1-12008, nel termine di sette anni e mezzo, tenuto conto che si tratta di reati tentati e che sono
state riconosciute sia attenuanti generiche prevalenti che quella della dissociazione la quale
annulla l’incidenza dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203/1991. La causa estintiva va
pertanto dichiarata, nonostante l’inammissibilità, nel resto, del ricorso, risalendo ad epoca
anteriore addirittura alla sentenza di primo grado.
8. Segue l’annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata con eliminazione
della pena di mesi tre di reclusione per ciascuno dei due reati prescritti, tale essendo l’aumento
per continuazione apportato per ognuno di essi alla pena base.
9. Resta ferma la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese delle parti civili e al
risarcimento del danno in forma generica nei confronti delle stesse in quanto la Regione
Calabria, la Provincia di Cosenza e il Comune di Cosenza risultano costituiti in relazione a tutti i
reati -quindi anche a quelli non prescritti- e Beniamino Chiappetta è costituito anche per il
reato di cui al capo 32).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 2) e 31) perché
estinti per prescrizione ed elimina i relativi aumenti di pena pari a complessivi sei mesi di
reclusione.
Dichiara inammissibile nel resto
Così deciso in Roma, il 16-10-20
Il consigliere est. _I

Presidente 4

difetto di specificità dell’assunto secondo il quale l’affermazione di responsabilità sarebbe stata

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