Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 842 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 842 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GANCITANO VINCENZO N. IL 22/11/1974
avverso la sentenza n. 1593/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha

riformato la sentenza di prime cure, rimodulando la pena per la concessione delle
attenuanti generiche, che aveva condannato Gancitano Vincenzo per il reato di
di furto aggravato;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando un vizio di motivazione
in merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla ulteriore
riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; innanzitutto, con
riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche, trattasi di
doglianza che non tiene conto della effettiva concessione in appello di tali
attenuanti;
– che del pari la quantificazione della pena, in quanto non illegale, sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di circostanze di
fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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