Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8417 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8417 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIORE GAETANO FABIO N. IL 19/05/1981
COSTA FRANCESCO N. IL 16/10/1984
avverso la sentenza n. 1492/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
24/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Gaetano Fabio MAGGIORE e Francesco COSTA ricorrono con separati atti avverso la sentenza
in data 24-1-2012 della Corte di Appello di Ancona che, confermando quella del Gip Tribunale
di Pesaro del 5-4-2006, li ha ritenuti responsabili del reato di furto pluriaggravato in abitazione
di orologi, gioielli ed altri oggetti del valore di circa diecimila euro.
2.Maggiore deduce vizio di motivazione in ordine alla pena (che indica come ‘concordata’

della condotta contestata, dei precedenti penali e della condotta processuale.
3.Costa deduce i vizi sub b) ed e) art. 606 cod. proc. pen. in relazione all’art. 192, comma 3,
stesso codice. Premessa la ricostruzione giurisprudenziale della chiamata di correo e dei
riscontri esterni alla stessa, il ricorrente ritiene erroneamente individuati

i riscontri alla

chiamata nei suoi confronti proveniente dal Maggiore nelle dichiarazioni da lui stesso (Costa)
rese nell’interrogatorio di garanzia, significative al più di connivenza non rilevante penalmente,
dalle quali anzi non emergerebbe neppure che egli sapeva che Maggiore e Angelo Massimo
Marino (separatamente giudicato) avessero intenzione di commettere un reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili.
2.Quello del Maggiore è aspecifico perché, a fronte del già conseguito giudizio di prevalenza
delle generiche sulle aggravanti con riduzione della pena nella misura di un terzo, la pretesa di
ridimensionamento del trattamento sanzionatorio poggia su elementi genericamente
richiamati, non solo senza indicarne la valenza a favore, ma di significato non univoco o,
peggio, di segno negativo, quali la condotta contestata, i precedenti penali (è recidivo
specifico) e la condotta processuale.
3.11 ricorso del Costa si limita a riproporre da un lato la tesi dell’inconsapevolezza del
comportamento criminoso del Maggiore e del Marino, dall’altro quella della connivenza non
punibile, questioni che, già prospettate, hanno trovato attenta disamina ed ineccepibile
valutazione nelle sentenze di merito.
4.Premesso che è pacifico che l’imputato era il conducente dell’autovettura sulla quale si
trovavano prima e dopo il fatto gli autori materiali del furto dei preziosi, va ricordato in primo
luogo che, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, egli è raggiunto non da una, ma da
due convergenti chiamate di correo, idonee al riscontro reciproco, avendo il Maggiore ed il
Marino concordemente dichiarato che, girando senza soldi per Gabicce con il Costa alla guida,
avevano deciso di entrare nella villa la cui porta era aperta, dicendo al Costa di aspettarli, cosa
che questi aveva fatto riprendendoli a bordo quando erano tornati portando con sé delle buste.
5.La consapevolezza dell’imputato di fornire un contributo essenziale alla riuscita dell’impresa
criminosa è stata quindi ineccepibilmente desunta in entrambe le sentenze da un lato dalle

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mentre è stato giudicato con rito abbreviato) che avrebbe dovuto essere più mite alla luce

dichiarazioni dei due correi, che hanno ricostruito le proprie e l’altrui condotta in modo logico e
convergente e dall’ammissione del Costa di averli visti tornare con le buste e ripresi a bordo,
dall’altro dall’intrinseca valenza oggettiva delle rispettive condotte, significative di accordo per
commettere il furto, sia pure in base ad una decisione estemporanea frutto dell’opportunità
fornita dalla porta della villa lasciata aperta.
6.La tesi della connivenza -la quale postula la conoscenza che altri commetta un reato
accompagnata da un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun

oggettivo apporto del Costa -la messa a disposizione (consapevole per quanto sopra) del
mezzo di trasporto idoneo ad assicurare il rapido allontanamento dal luogo del fatto- alla
commissione del furto.
7.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen. determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle doglianze, la somma da
corrispondersi da ciascun ricorrente alla cassa ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 16.10.2013

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Il Presidentem

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contributo alla sua realizzazione- non è neppure astrattamente prospettabile in presenza di un

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