Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8415 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8415 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal difensore di:
Barrile Vincenzo, nato a Sambuca di Sicilia, il 17/11/1983;
Barrile Natale, nato a Sambuca di Sicilia, il 21/5/1963;

avverso la sentenza del 12/11/2012 delal Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 12 novembre 2012 la Corte d’appello di Palermo confermava la
condanna alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno di Barriale Vincenzo e

Data Udienza: 16/10/2013

Barriale Natale imputati dei reati di violazione di domicilio (aggravato per il primo dalla
violenza sulle cose) e di lesioni personali, commessi ai danni di Saladino Grazia
nell’ambito di una lite condominiale.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore deducendo
la carenza assoluta di motivazione in merito all’affermata responsabilità degli stessi
per i reati in contestazione, essendosi i giudici d’appello sostanzialmente limitati a
ribadire quanto affermato dal giudice di prime cure trascurando di confutare le

doglianze avanzate con i motivi d’appello, in particolare con riguardo alla presunta
discordanza delle versioni dei fatti offerta dalla Saladino e dal figlio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici.
Infatti la Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità degli imputati
sulle dichiarazioni della persona offesa, il cui racconto è stato ritenuto intrinsecamente
attendibile ed estrinsecamente riscontrato dalle convergenti dichiarazioni del figlio,
nonché dalle risultanze della certificazione medica attestante le lesioni subite dalla
donna. I giudici palermitani hanno inoltre specificamente affrontato la questione della
presunta discordanza tra le versioni rese nel dibattimento di primo grado dai due
testimoni, escludendola in forza della sostanziale sovrapponibilità delle stesse sugli
elementi essenziali del fatto.
In tal senso, dunque, le doglianze dei ricorrenti sul difetto di motivazione appaiono del
tutto infondate, mentre con riguardo alla mancata risposta alle doglianze difensive
sulle eventuali discordanze tra le dichiarazioni rese dalla saladino e quelle del figlio il
ricorso appare non poco generico, atteso che i ricorrenti omettono di precisare, alla
luce di quanto affermato sul punto dalla sentenza, in cosa consisterebbe l’eccepita
omissione indicando quali sarebbero le discrasie non rilevate dalla Corte territoriale e
perché le stesse sarebbero a tal punto decisive da inficiare la logicità delle conclusioni
assunte dalla medesima.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Pi

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/10/2013

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