Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8414 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8414 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALTESE GIANCARLO N. IL 14/09/1978
avverso la sentenza n. 3697/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 44
che ha concluso per jl if.Ami ~,

.14.4. 941

Udito, per la parte civile, l’Avv
UditillifensnAvv. 4′ cit tAAA.to

/-1(4141,10.

Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 4 giugno 2012, ha
sostanzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena, la sentenza del
Tribunale di Marsala del 22 febbraio 2011 con la quale Maltese Giancarlo era

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) l’erronea applicazione della legge penale e una motivazione illogica,
con riferimento all’applicazione della contestata aggravante della destrezza;
b) l’erronea applicazione dell’aggravante della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento al primo motivo, si afferma ai fini della configurazione
della destrezza necessaria per l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 625
cod.pen., n. 4, come non occorra un’eccezionale abilità, essendo sufficiente che
si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale
attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla
cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva
idonea a non destare l’attenzione suddetta (v. Cass. Sez. V 10 ottobre 2005 n.
44018 e Sez. V 16 marzo 2011 n. 26560).
Più precisamente, occorre l’approfittamento delle condizioni più favorevoli
per cogliere l’attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla cosa e,
dunque, di una condizione di attenuata difesa, in cui versa colui che,
momentaneamente, perda di vista la sua cosa, senza precludersi, nondimeno, il
controllo e l’immediato ricongiungimento con essa; l’approfittamento di questa
frazione di tempo configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire
più gravemente, in quanto espressione di particolare attitudine criminale del
soggetto (v. Cass. Sez. V 22 dicembre 2009 n. 11079).
Nondimeno, se è innegabile che non sia necessario l’uso di particolare
abilità perché si configuri la destrezza, la modalità della condotta deve, pur
sempre, concretizzarsi in un quid pluris rispetto all’ordinaria materialità del fatto1

stato condannato per il delitto di furto aggravato dalla destrezza.

reato, ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta
furtiva consistente nella sottrazione della cosa e nel conseguente suo
impossessamento.
Deve, insomma, essere caratterizzata da peculiare connotazione, ulteriore
rispetto al fatto tipico, che risponda ai presupposti fattuali di cui si è detto.
Nella specie, in fatto secondo quanto accertato dai Giudici del merito,
l’essersi il reo impossessato di due telefonini lasciati dal titolare dell’esercizio

denota l’accertata destrezza in quanto la negligenza e la distrazione della parte
lesa risultano superate dalla particolare abilità, non comune in tutti gli esseri
umani, di introdursi in altrui locali approfittando proprio di quell’attimo di
mancata attenzione del possessore circa le proprie cose.
3. Con riferimento al secondo motivo in tema di recidiva, giova precisare
che sul Giudice del merito incomba uno specifico dovere di motivazione sia
quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidiva (v. Cass. Sez. Un.
27 ottobre 2011 n. 5859).
Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto
dell’articolo 99 cod.pen., il Giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente
quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento
sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il
nuovo episodio criminoso sia “concretamente significativo – in rapporto alla
natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri
indicati dall’articolo 133 cod.pen. – sotto il profilo della più accentuata
colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo” (v. Corte Cost., sent. n. 192
del 2007).
In altri termini, è precipuo compito del Giudice del merito verificare in
concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e
pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono
il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle
condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro,
dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro
individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di
colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza
di precedenti penali.
Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur
richiedendo l’assolvimento di un onere motivazionale, non impone però al
Giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest’ultima essere
2

commerciale sul bancone del negozio nel mentre si era allontanato dallo stesso,

anche implicita (v. Cass. Sez. H 19 giugno 2012 n. 40218) come nella specie, in
cui a fronte di una espressa ed esaustiva motivazione in prime cure e di una
mancata richiesta di modifica dell’imputato il Giudice dell’appello ha
implicitamente considerato del tutto legittima l’applicazione della contestata
recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
4. Il ricorso, per concludere, deve essere rigettato e il ricorrente

P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

condannato al pagamento delle spese processuali.

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