Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8412 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8412 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO GIUSEPPE N. IL 12/12/1973
nei confronti di:
RIZZO PASQUALE N. IL 20/10/1928
avverso la sentenza n. 31/2011 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 19/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t’014el.kso 90°
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv

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UditeittlifensoyeAvv. Pl÷tuma tal”

Data Udienza: 16/10/2013

,

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 19 giugno
2012, ha confermato, su impugnazione della parte civile Rizzo Giuseppe, la
sentenza del Giudice di pace della medesima città del 17 giugno 2011 ed ha

per il delitto di diffamazione aggravata.
Trattasi di una lettera, inviata nel settembre 2009, dall’imputato a diversi
soggetti locatari di immobili già appartenuti a Rizzo Giuseppe e lasciati in
eredità con testamento olografo all’omonimo nipote (odierna parte offesa
ricorrente), nel quale si evidenziava l’avvenuta impugnazione per falsità del
testamento stesso con atto di citazione avanti il Tribunale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, a
mezzo del proprio difensore, lamentando, quale unico motivo, una violazione di
legge e una motivazione illogica circa la ritenuta sussistenza della scriminante
dell’esercizio del diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per la parte offesa costituita parte civile deve sussistere la necessità
che il ricorso proposto nel suo interesse debba essere sottoscritto da difensore
munito di procura speciale, come imposto dall’articolo 100 cod.proc.pen. per il
difensore della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, che non possono stare in giudizio
personalmente (v. Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2004 n. 44712 e Sez. V 8 luglio
2008 n. 33453 e 15 luglio 2009 n. 43982).
Nel caso di specie, non è stata menzionata né allegata al ricorso avanti
questa Corte alcuna procura speciale conferita dalla parte civile Rizzo Giuseppe
al proprio difensore, sottoscrittore del ricorso.
Il consentito esame degli atti di causa ha permesso, inoltre, di acclarare
come nella fase di merito vi fosse procura speciale conferita all’avvocato Calabrò
mentre il presente ricorso risulta sottoscritto dall’avvocato Colonna, di converso,
non munito della necessaria procura speciale.

mantenuto fermo il proscioglimento di Rizzo Pasquale perchè il fatto non sussiste

3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.T. M.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

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