Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8411 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8411 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSTI VINCENZO N. IL 23/12/1970
CAVAZZA IONES N. IL 17/05/1973
avverso la sentenza n. 1818/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. er,
che ha concluso per
0,, ryv,..k. e9-6—x-x-kikkAro GANA.,
ru- rr■

Udito, pe a parte civile, l’Avv
U i difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Vincenzo ESPOSTI e Iones CAVAZZA ricorrono avverso la sentenza in data 10-7-2012 della
Corte di Appello di Bologna che, confermando quella del Tribunale di Reggio Emilia del 3-112011 emessa ad esito di giudizio abbreviato, li ha ritenuti responsabili del reato di furto
aggravato in abitazione di materiale di tornitura di precisione del valore complessivo di €
20.000, sottratto dopo essersi introdotti mediante effrazione di una porta laterale nel cortile

2.1 ricorrenti deducono violazione di legge e travisamento della prova per essere stato ritenuto
integrato il furto in abitazione travisando la querela e il verbale di arresto dai quali risultava
che il fatto era avvenuto nel cortile del magazzino, mentre la sentenza aveva collocato il furto
all’interno dello stabilimento. Essendo dunque il fatto avvenuto nelle pertinenze (cortile) di un
luogo adibito solo in parte a privata dimora (magazzino), l’art. 624

bis cod. pen. era

inapplicabile ricavandosi dal tenore letterale dello stesso che tale figura di reato ricorre, in caso
di pertinenze, solo se queste riguardano un luogo adibito esclusivamente, e non solo in parte,
come nella specie, a privata dimora.
3.Con una seconda doglianza si addebita alla sentenza vizio di motivazione laddove, nel
motivare per relationem

alla decisione di primo grado circa la sussistenza del danno

patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 cod. pen.), aveva fatto riferimento al danno
emergente ed al lucro cessante conseguenti alla perdita di ogni valore del materiale ferroso,
trascurando che la sentenza di primo grado non aveva esaminato la richiesta di esclusione
dell’aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va disatteso.
2.Anche ammesso che il furto sia avvenuto nel cortile del deposito della ditta, secondo quanto
sostenuto dai ricorrenti -che peraltro invocano a dimostrazione di tale assunto soltanto la
circostanza, risultante dagli atti allegati al ricorso, che essi si erano introdotti nel cortile del
magazzino dove erano stati notati dal titolare della ditta mentre caricavano la merce-, non è
condivisibile l’interpretazione del testo dell’art. 624 bis cod. pen. proposta nel primo motivo di
gravame.
3.Essa, facendo leva sul fatto che, nel testo della norma, la parola ‘pertinenze’ è seguita dal
complemento di specificazione `di essa’ (al femminile), pretende trarne la conseguenza che
detto complemento si riferisca alle parole ‘privata dimora’ e che il legislatore abbia con ciò
inteso circoscrivere il più grave reato di furto in abitazione alle ipotesi in cui esso si consumi in
pertinenze di private dimore, escludendone le pertinenze di luoghi adibiti solo in parte a privata
dimora. La figura di reato non sarebbe quindi integrata nel caso di specie in cui il furto sarebbe

2

della ditta Reggiani e Monzali.

stato commesso nelle pertinenze (cortile) di luogo destinato solo in parte a privata dimora
(magazzino/deposito).
4.L’interpretazione prospettata non è giustificata né dal punto di vista testuale né da quello
sistematico. Quanto al primo, pur essendo pacifico che il complemento di specificazione ‘di
essa’ si riferisce alle parole ‘privata dimora’, ciò non autorizza tuttavia la conclusione cui è
pervenuto il ricorrente in quanto il concetto di privata dimora è collegato nel testo dell’articolo
624 bis cod. pen. al luogo destinato in tutto o in parte a tale fine. Quanto al secondo, va

quella di privata dimora, risiede nell’esigenza di sanzionare in modo più grave, attraverso la
previsione di un’autonoma figura di reato, i fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono anche- atti della vita i:1( privata, onde non troverebbe ragionevole giustificazione la
differenziazione, ipotizzata nel ricorso, relativa alle pertinenze che, se a servizio di luoghi
destinati in tutto a privata dimora, rientrerebbero nella previsione del furto in abitazione, se
invece a servizio di luoghi destinati solo in parte a privata dimora, esulerebbero da tale
previsione. Senza contare che ciò sarebbe anche in contrasto con il regime civilistico delle
pertinenze che è quello proprio della cosa principale.
Ne discende che le pertinenze dei luoghi destinati solo in parte a privata dimora sono, come
questi ultimi, oggetto della più incisiva tutela assicurata dalla previsione del reato di cui all’art.
624 bis cod. pen..
5.Infondatamente, poi, il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta il mancato esame della
richiesta di esclusione all’aggravante del danno di rilevante gravità, a suo dire dovuto al
richiamo per relationem da parte della corte territoriale alla motivazione della sentenza di
primo grado che aveva omesso qualunque riferimento alla richiesta di cui sopra.
6.Invero nella decisione impugnata la richiesta è stata comunque esaminata e motivatamente
respinta osservandosi che, come già rilevato nella prima pronuncia, la gravità del danno
discendeva dalla perdita di ogni residuo valore del materiale (che valeva 20mila euro) a
seguito delle errate manovre connesse alla sua sottrazione.
7.Irrilevante è, al riguardo, l’assunto del ricorrente, comunque in fatto, circa la conservazione
di un residuo valore dei beni, recuperati dopo il furto, considerato che l’aggravante, secondo
indirizzo di questa corte, tiene conto del valore oggettivo della res furtiva, idoneo a connotare
il fatto di maggior gravità a prescindere persino dal suo eventuale ritrovamento.
8.AI rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna crersetre-rteerfe~agapaanto delle spese processuali.
Roma, 16.10.2013

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

osservato che la ratio della norma, attraverso la sostituzione della nozione di abitazione con

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