Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8410 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8410 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ONCIA LUIGI N. IL 23/08/1972
avverso la sentenza n. 527/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in. persona del Dott. er. 2 7– O
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che ha concluso per
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Udito, per la Parte civile, l’Avv
Uditielifensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza dell’11-3-2011 la Corte di Appello di Napoli, confermando quella del tribunale
di Noia in data 3-7-2009, riconosceva Luigi ONCIA responsabile di due episodi di tentata
estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 legge 203/1991.
2.Ricorre per cassazione l’imputato e deduce preliminarmente nullità del decreto che dispone il
giudizio per notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, osservando che la notifica

modalità era stata dichiarata nulla con ordinanza della stessa corte in data 13-7-2012 con
restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione.
3.In subordine il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza per vizio di motivazione e
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in punto di qualificazione della condotta come tentata
estorsione benché in un caso egli si fosse limitato a chiedere alla persona offesa la
monetizzazione di un assegno bancario, nell’altro avesse provveduto alla consegna di una
missiva in busta chiusa della quale non era tenuto a conoscere il contenuto, senza quindi porre
in essere alcuna attività intimidatoria, ritenuta in sentenza sulla presunzione della sua
appartenenza ad associazione camorristica in quanto parente di Antonio Cutolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va nel complesso disatteso.
2.Quanto alla questione di nullità del decreto che dispone il giudizio, a prescindere dal rilievo
che tale atto non è stato allegato al ricorso né è rintracciabile nel fascicolo trasmesso a questo
ufficio, va evidenziato che dalla sentenza del tribunale di Noia l’imputato risulta essere stato
presente nel giudizio di primo grado e, dalle annotazioni in calce alla stessa, aver proposto
tempestivo appello. A fronte di ciò, non è stato evidenziato l’interesse che sorregge la censura,
la quale non può risolversi esclusivamente nella denuncia fine a se stessa della formale
inosservanza di una norma di legge, alla cui rimozione non sussiste un interesse
autonomamente tutelabile (Cass. 17-1-2007 n. 69, PG contro Civita).
3. Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione avanzate in subordine reiterano in
modo generico la questione della qualificabilità come tentativi di estorsione delle condotte
pacificamente poste in essere dall’Oncia (richiesta alla p.o. di monetizzazione di un assegno e
consegna alla stessa di una missiva estorsiva per conto dello zio Antonio Cutolo), senza tener
conto, e quindi senza attaccare specifici punti dell’iter argomentativo che ha portato
all’affermazione di responsabilità, dell’ampia motivazione al riguardo della sentenza di primo
grado, in parte riportata in quella di secondo grado, comunque integrata dalla prima
trattandosi di c.d. doppia conforme, che ha valorizzato una serie di convergenti risultanze tra
le quali gli esiti di attività captativa, per nulla oggetto di critica da parte del ricorrente.
4.AI rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.
2

dell’estratto contumaciale della sentenza della corte napoletana effettuata con le stesse

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16-10-2013

Il Presidente

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