Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8410 del 06/02/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8410 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO MELCHIORRE N. IL 14/10/1963
avverso la sentenza n. 1655/2012 GIP TRIBUNALE di TRAPANI, del
06/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sydite le conclusioni del PG Dott. i” , tb
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Data Udienza: 06/02/2013

38240/12 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Melchiorre Pappalardo ricorre personalmente avverso la sentenza del GIP di
Trapani che In data 6.7.02, con definizione ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui
all’art. 334 c.p., lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 euro
di multa, convertendo poi la pena detentiva nella pena pecuniaria di 30.000 euro.
perché nella conversione sarebbe stato applicato il parametro vigente e non quello
proprio dell’epoca di consumazione del reato, da individuarsi nell’epoca della
rottamazione del veicolo, documentata essere avvenuta il 6.3.2009 con la
restituzione della targhe al pubblico registro automobilistico.
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per
l’accoglimento del ricorso con annullamento sul punto della sentenza impugnata e
rideterminazione della pena pecuniaria ex art. 620 lett. L c.p.p..

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte suprema, infatti, ai fini
della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ex art. 53 legge
689/1981, si deve fare riferimento, in applicazione dell’art. 4.4 c.p., al criterio di
ragguaglio vigente al momento del fatto, quando più favorevole all’imputato (per
tutte, Sez.6, sent. 32882/2011).

Nel caso concreto, la consumazione del reato è avvenuta con la rottamazione
del veicolo, che le parti processuali concordemente indicano come anteriore alla
legge 15.7.2009 n. 94.
La pena pecuniaria va pertanto rideterminata secondo il parametro
quantitativo vigente all’epoca di consumazione del reato e, trattandosi di mero
calcolo aritmetico privo di alcuna discrezionalità, ad esso può provvedere
direttamente questa Corte di legittimità, nell’esercizio dei poteri attribuitile dall’art.
619.2 c. p. p..
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio sul punto, con
rideterminazione della sanzione come da dispositivo.

Con unico motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 135 c.p.,

38240/12 RG

2

P.Q.M.

Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata limitatamente alla pena
sostituita, che ridetermina in euro 4648 anziché euro 30.000. Manda alla
Cancelleria per la prescritta annotazione.

Così deciso in Roma, il 6.2.2013

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