Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 841 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 841 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LACOBACCI EUGENIO ANTONIO N. IL 09/01/1967
avverso la sentenza n. 978/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADOLFO DI VIRGINIO;
Data Udienza: 26/11/2014
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La richiesta di applicazione della pena o il
consenso ad essa prestato comportano l’implicita rinuncia a qualsiasi questione circa la astratta
configurabilità del reato e circa la sua attribuzione all’imputato, nonché circa la configurazione di
circostanze aggravanti o circa la possibile concessione di attenuanti o di benefici non previsti nel
“patto” così come a maggior ragione sull’entità della pena concordata, quando essa non risulti
illegale; e ne precludono la prospettazione in sede di impugnazione.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento), determinata in considerazione
della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2014
1D EPOS i TATA
Ricorre Iacobacci Eugenio Antonio avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è
stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena concordata con la pubblica accusa per il reato di
cui all’art. 73 d.p.r. n.309/90. Deduce vizio di motivazione sull’entità della pena ed erronea
applicazione dell’art. 133 c.p.