Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 841 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 841 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCAFIDI BENEDETTO N. IL 15/01/1988
GIANGRANDE MARCO N. IL 05/10/1990
avverso la sentenza n. 3192/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Giangrande Marco
per i reati di furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni
aggravate e Scafidi Benedetto per il solo delitto di furto in abitazione aggravato;

entrambi gli imputati, personalmente, denunciando il Giangrande una illogicità
della motivazione riguardo alla affermazione della propria responsabilità e un
travisamento delle prove e lo Scafidi l’eccessività della pena;
– che risulta, infine, depositata presso la Questura di Palermo il 30 luglio
2013 rinuncia al ricorso da parte dello Scafidi.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati entrambi inammissibili, in quanto il primo
ricorrente si limita ad una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie,
perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di
legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto
silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e,
per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in
tema di c.d. doppia conforme;
– giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia
conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento
possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395);
– con riguardo al secondo ricorso deve dichiararsene l’inammissibilità per
rinuncia ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 589 e 591 cod.proc.pen;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per il Giangrande ed
1

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

euro cinquecento per lo Scafidi rinunciante (v. Cass. Sez. VII 8 aprile 2013 n.
27573);
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e Giangrande Marco al pagamento della

favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

somma di euro 1.000,00 e Scafidi Benedetto della somma di euro 500,00 in

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