Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8409 del 16/10/2013

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8409 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
nei confronti di:
B.B.
inoltre:
B.B.
avverso la sentenza n. 41/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 10 luglio 2012, ha
parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Treviso del 16 maggio 2011
ed ha mantenuto ferma la condanna di B.B. per il solo reato di ingiurie
nei confronti di A.A. mentre lo ha prosciolto dai rimanenti contestati

dell’autorità e atti persecutori.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
B.B., personalmente, lamentando una motivazione illogica e una
violazione di legge in merito all’affermazione della sua penale responsabilità
basata soltanto sulle dichiarazioni della parte offesa.
3. Ha proposto, altresì, ricorso la parte offesa costituita parte civile
A.A., attraverso il proprio difensore, lamentando una violazione di
legge e una motivazione illogica in merito all’intervenuto proscioglimento per i
reati di danneggiamento e di atti persecutori.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso B.B. è inammissibile.
In diritto, si osserva come questa Suprema Corte, nella sua massima
espressione, in tema di valutazione della deposizione della persona offesa, abbia
affermato che le dichiarazioni della parte offesa possano essere assunte, anche
da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, purché sottoposte a vaglio
positivo circa la loro attendibilità, senza la necessità di riscontri esterni (v. Cass.
Sez. Un. 17 luglio 2012 n. 41461).
La Corte territoriale, questa volta in fatto, ha fondato la propria decisione
soprattutto, ma non esclusivamente, sulle dichiarazioni della parte offesa per cui
ha seguito il pacifico insegnamento di questa Corte avendo, vieppiù, riscontrato
con altre dichiarazioni testimoniali tali accertamenti in fatto che questa Corte di
legittimità non può rimettere in discussione per quanto dianzi espresso.
La mera lettura della pagina 8 dell’impugnata decisione permette di
acclarare come i Giudici dell’appello abbiano sottoposto al necessario vaglio di
attendibilità le dichiarazioni della parte lesa, richiamando, altresì, la precisa e
dettagliata ricostruzione operata dal Giudice di prime cure.

1

reati di danneggiamento aggravato, inosservanza di un provvedimento

2. Del pari inammissibile è il ricorso della parte offesa A.A.
In primo luogo, per la parte offesa costituita parte civile deve sussistere la
necessità che il ricorso proposto nel suo interesse debba essere sottoscritto da
difensore munito di procura speciale, come imposto dall’articolo 100
cod.proc.pen. per il difensore della parte civile, del responsabile civile e della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, che non possono stare in

luglio 2008 n. 33453 e 15 luglio 2009 n. 43982).
Nel caso di specie, non è stata menzionata né allegata al ricorso avanti
questa Corte alcuna procura speciale conferita dalla parte civile A.A. al
proprio difensore, sottoscrittore del ricorso.
In secondo luogo, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a
partire da Sez. VI 15 marzo 2006 n. 10951 fino a Sez. V 6 ottobre 2009 n.
44914), pur dopo la nuova formulazione dell’articolo 606 cod.proc.pen., lettera
e), novellato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice
di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere
volto a verificare che la motivazione della pronunzia:
a) sia “effettiva” e non meramente apparente, ossia realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata;
b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi
punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica;
c)

non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da

insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”
(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno
del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente
inficiata sotto il profilo logico.
Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla
motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di
merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa.

2

giudizio personalmente (v. Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2004 n. 44712 e Sez. V 8

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo
Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale
dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei
provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di
intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico
seguito dal Giudice per giungere alla decisione.

probatorie, tentando di accreditare una diversa ricostruzione degli accadimenti
che viene a cozzare, peraltro, con la logica esposizione del Giudice a quo.
3. A cagione della doppia inammissibilità, entrambi i ricorrenti, infine,
dovranno essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una
somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come da
dispositivo, mentre sussistono sufficienti ed equi motivi per dichiarare
interamente compensate tra le parti private le spese sostenute nel presente
giudizio.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Dichiara interamente compensate le spese di difesa nei rapporti tra le
parti private.

Così deciso in Roma il 16 ottobre 2013.

Nella specie il ricorrente giunge a proporre una rilettura delle risultanze

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