Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8409 del 06/02/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8409 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALL KHADIM N. IL 02/02/1978
avverso la sentenza n. 4033/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
11/06/2012

Data Udienza: 06/02/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. S
etiyytt
.21 ,t,, 144,44)1411-ig

Uditi difen Avv.;

36136/12 RG

CONSIDERATO IN FATTO
1. A mezzo del difensore, il cittadino senegalese KHADIM FALL ricorre avverso
la sentenza con cui il GUP di Torino, nel contesto della sentenza 11.6.12 deliberata
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 dPR 309/90 e 497
bis c.p. e per la pena complessiva di tre anni quattro mesi di reclusione ed euro
14.000 di multa, ha altresì ordinato la sua espulsione dal territorio nazionale ai
Enuncia motivo di “violazione dell’art. 606 lett. B) ed E) c.p.p. in relazione
all’art. 86 dPR 309/90 ed all’art. 444 c.p.p.” perché il richiamo alla gravità del fatto
ed alla personalità del prevenuto costituirebbe mera formula di stile e perché tale
provvedimento non era stato oggetto dell’accordo né richiesto dalla stessa parte
pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo è innanzitutto manifestamente infondato nella parte in cui pare
dedurre il vizio di motivazione apparente.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, nell’ultimo ampio paragrafo della
sua sentenza il GUP ha, con articolata motivazione specifica attenta alle effettive
risultanze probatorie del caso concreto ed al precedenti specifici, indicato le ra g ioni
certamente tutt’altro che incongrue a sorreggere l’affermato g iudizio di concreta
pericolosità.
Lo stesso motivo è altresì manifestamente infondato in diritto, posto che la
deliberazione della misura di sicurezza dell’espulsione ex art. 86 dPR 309/90 è
innanzitutto possibile ex art. 445.1 c.p.p. quando, come nel caso di specie, la pena
applicata supera i due anni di reclusione, e, avuto riguardo al titolo di reato per cui
si procede (art. 73 dPR 309/09), imposta (ai sensi del primo comma del citato art.
86) a fronte dell’argomentata attuale pericolosità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso In Roma, il 6.2.2013

sensi dell’art. 86.1 medesimo t.u..

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