Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8408 del 06/02/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8408 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIAMPI MARGHERITA N. IL 31/10/1981 parte offesa nel
procedimento
c/
GIRONACCI GIORDANO N. IL 23/09/1972
avverso il decreto n. 1390/2011 G1P TRIBUNALE di FERMO, del
06/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/s7te le conclusioni del PG Dott. (.4„,1 r t4
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14.4.

Uditi difens r Avv.;

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Data Udienza: 06/02/2013

31309/12 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso il decreto con cui il GIP di Fermo, dichiarata inammissibile
l’opposizione della persona offesa Margherita Ciampi, ha archiviato in data 6.12.11
il procedimento per calunnia e diffamazione nei confronti di Giordano Gironacci (già
marito della denunciante; la denuncia querela si riferiva al contenuto di una

quale si diceva tra l’altro che la donna avrebbe iniziato il marito all’uso della
cocaina), ricorre per cassazione la Ciampi, a mezzo del difensore, enunciando
motivi di inosservanza degli artt. 410.2 e .3, 127.1 e .5 c.p.p..
La ricorrente ricorda le ragioni esposte nell’opposizione a sostegno della
ritenuta erroneità delle argomentazioni del pubblico ministero nella richiesta di
archiviazione e richiama poi le investigazioni suppletive indicate (l’esame del
difensori e dello stesso Gironacci, nonché il loro eventuale confronto) per superare il
punto di incertezza posto a fondamento della richiesta, in ordine all’effettiva
attribuibilità al Gironacci, piuttosto che ad iniziativa personale dei legali, anche per
eventuale erronea percezione del narrato. Deduce che in definitiva il GIP avrebbe
anticipato la valutazione di tali pertinenti e specifici elementi probatori, senza
doverosamente farla precedere dal contraddittorio camerale, da tale preventiva
valutazione prognostica avendo poi fatto derivare l’inammissibilità dell’opposizione.
Neppure avrebbe potuto apprezzare i fatti al sensi dell’art. 598 c.p.p., quanto alla
diffamazione, prima del contraddittorio.
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per
l’inammissibilità del ricorso, argomentandone la tardività.
3. E’ pervenuta notizia dell’avvenuta morte del Gironacci, in data 1.11.12.

RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Conformemente alla richiesta del procuratore generale in sede, il ricorso depositato il 27 aprile 2012 – deve essere ritenuto tardivo.
Sebbene l’atto inizi con l’indicare al 12 aprile 2012 il momento dell’estrazione
di copia del decreto impugnato, come rilevato dalla parte pubblica agli atti
(conoscibili anche dalla Corte di legittimità in relazione agli aspetti procedurali) vi è
una delega con data certa del 3.4.12, per ‘visionare gli atti’ e “richiedere e ritirare
copia del decreto di archiviazione”, con autorizzazione al rilascio della copia
richiesta in data del successivo 5 aprile.

memoria difensiva presentata in un giudizio civile davanti a quel Tribunale, nel

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2

Poiché da tali due atti risulta che già prima del 3 aprile, e comunque da tale
data, la persona offesa era a conoscenza dell’avvenuta archiviazione del
procedimento, mentre la decorrenza dal 12 aprile è ancorata ad attività formale
propria della discrezionalità della parte, sarebbe stato onere specifico della
ricorrente spiegare quando e come aveva avuto effettiva notizia dell’archiviazione e
conoscenza piena del suo contenuto (stante la visione degli atti delegata già dal 3
aprile, visione che consente tendenzialmente di avere per sé piena conoscenza
concretizzazione è frutto di mera discrezionalità della parte (il ritiro formale della
copia), in un contesto nel quale è affermata la previa conoscenza dell’atto e ne è
stata richiesta la visione, significherebbe attribuire alla medesima discrezionalità la
decorrenza del termine per impugnare, il che è dal punto di vista sistematico
incompatibile con la ragione di previsione di termini di decadenza.
Va infine ribadito il principio di diritto, già emergente dalla motivazione delle
sentenze massimate sul punto (tra tutte, Sez.2, sent. 44391/2010; Sez.2, sent.
28613/2007; Sez.5, ord. 741/2000), secondo cui, nel caso di mancata
notificazione, il termine (ordinario) per impugnare il decreto di archiviazione
emesso de plano dopo rituale opposizione della persona offesa decorre dall’effettiva
conoscenza non già del concreto contenuto dell’atto, bensì della notizia certa della
sua esistenza.
L’originaria inammissibilità per tardività prevale sull’aspetto conseguente al
decesso della persona sottoposta alle indagini.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6.2.2013

dell’atto da impugnare). Del resto, ancorare la conoscenza ad un dato formale la cui

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