Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8407 del 16/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8407 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIAGINI LUCA N. IL 16/11/1962
nei confronti di:
CAMARCA VITO N. IL 10/08/1976
avverso la sentenza n. 3860/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e i’cl,e ekie Vg2
che ha concluso per )1
1114 .44/i O
tiotaholisAAAUAgi 4.44k

Udito, per la parte civile, l’Avv /440)443 (LO CC^
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 3 febbraio 2012 ha
parzialmente riformato, rimodulando la pena, la sentenza del Tribunale di Prato
con la quale Camarca Vito era stato condannato per il delitto di violenza privata

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte
offesa costituita parte civile Biagini, attraverso il proprio difensore e procuratore
speciale, lamentando quale unico motivo una violazione di legge e in particolare
dell’articolo 541 cod.proc.pen. non avendo la Corte territoriale provveduto alla
liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere.
2. Giova premettere, come il regime adottato dal codice di procedura
penale in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della
parte civile costituita sia fondato, attesa la pertinenza della statuizione in esame
ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale, sul criterio della
soccombenza, operando l’articolo 541 cod.proc.pen. comma 1 in analogia con
quanto disposto all’articolo 91 cod.proc.civ. e in analogia, altresì, all’articolo 92
cod.proc.civ., comma 2 la possibilità di disporre la compensazione (parziale o
totale) delle spese, quando ricorrano giusti motivi, prevista dall’ultima parte del
citato articolo 541 cod.proc.pen., comma 1.
Inoltre, il parziale accoglimento dell’impugnazione non elimina la
condanna sicché è consentita la condanna alla rifusione delle spese, considerato
che il diritto della parte civile non è stato escluso (v. Cass. Sez. Un. 30 aprile
1997 n. 6402).
Tale conclusione, inserita nel contesto dell’ordinamento processuale
penale, non muta a seconda che l’accoglimento parziale del ricorso riguardi le
statuizioni penali o quelle civili.
Ciò che conta, alla luce del tenore dell’articolo 541 cod.proc.pen., è che,
dal punto di vista categoriale, la domanda risarcitoria abbia trovato
accoglimento.
1

in danno di Biagini Luca.

Dalla motivazione della citata sentenza emerge altresì il principio,
condiviso da questa Corte, che la possibilità di compensazione delle spese, pure
essa prevista dall’articolo 541 cod.proc.pen., costituisca oggetto di una
valutazione discrezionale del Giudice il quale ben può considerare implicitamente
prevalente la soccombenza dell’imputato (v. Cass. Sez. IV 4 dicembre 2006 n.
6402).

completamente qualsiasi statuizione relativamente alle spese di difesa tra le parti
private, nonostante l’espressa richiesta della parte civile, né ha menzionato la
sussistenza di giusti motivi per dichiarare tali spese interamente compensate tra
le parti stesse.
Ecco, quindi, che l’indicata mancanza assoluta di motivazione dovrà, a
seguito dell’annullamento dell’impugnata sentenza esclusivamente su tale punto,
essere colmata dal Giudice civile competente per valore in grado di appello, ai
sensi dell’articolo 622 cod.proc.pen.
P.T.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa
statuizione sulle spese nei rapporti fra le parti private, con rinvio al Giudice civile
competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma il 16 ottobre 2013.

Nella specie, di converso, il Giudice di secondo grado ha omesso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA