Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8407 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8407 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RAVENNA
nei confronti di:
GRIRANE NABIL N. IL 01/01/1984
avverso l’ordinanza n. 3564/2015 GIP TRIBUNALE di RAVENNA, del
06/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/11/2015

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa M.Giuseppina Fodaroni, il
quale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio l’ordinanza
impugnata, limitatamente alla reiezione della richiesta di convalida del fermo operato
dalla polizia giudiziaria, in quanto legittimamente operato.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ricorre avverso
l’ordinanza del Gip del Tribunale di Ravenna del 6.8.2015, che non ha convalidato il
fermo di Grirane Nabil per i reati di cui agli artt.628, 582, 609 bis c.p. 4 1.110/75,
deducendo la violazione degli artt.384 c.p.p., nonché mancanza ed illogicità della
motivazione, essendo l’ordinanza del Gip caratterizzata da argomentazione contrastante
con i principi di logica giuridica in relazione al pericolo di fuga.
Il ricorso è fondato.
Il Giudice delle indagini preliminari non ha convalidato il fermo di Grirane Nabel,
affermando che gli elementi indicati dal P.M. e dalla polizia giudiziaria (soggetto senza
fissa dimora, senza alcun legame sul territorio, alcuna attività lavorativa) fossero inidonei
a giustificare un provvedimento di fermo, tanto più che lo stesso era stato fermato
all’interno di una casa di riposo abbandonata in Faenza ovvero nel medesimo territorio in
cui i Carabinieri indicavano fosse da tempo presente, nonostante gli fosse stato da tempo
notificato un foglio di via obbligatorio dal territorio.
Ritiene il Collegio che effettivamente risulta manifestamente incongrua e
contraddittoria la motivazione del Gip che ha definito generiche le considerazioni
sviluppate dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in ordine alla situazione di
persona straniera, senza attività e senza fissa dimora dell’indagato, nonostante che
quelle indicate fossero tutte circostanze deponenti per il concreto pericolo di fuga, e ha
quindi valutato come indice di radicamento il fatto che il Grirane vivesse “stabilmente” in
un edificio abbandonato in condizioni miserevoli, dove era rimasto nonostante gli fosse
stato notificato il foglio di via obbligatorio, omettendo quindi di prendere in
considerazione l’estrema facilità per un individuo senza alcun radicamento (né lavorativo,
né affettivo) di spostarsi sul territorio, facendo perdere le tracce e continuando nella
propria attività criminosa.
L’accertamento, da parte di questa Corte, della sussistenza degli elementi che
autorizzavano il fermo comporta l’annullamento della ordinanza impugnata, che peraltro
deve essere disposto senza rinvio, poiché, il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di
una fase processuale ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla

OSSERVA

definizione della correttezza degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l’eventuale rinvio
del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale,
senza ricadute giuridiche (cfr. tra le tante Cass.Sez. 1, Sent. n. 36236/ 2007 Rv.
237687)

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

liere estensore
la Cerv oro

att

o in camera di consiglio, il 20.11.2015.

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