Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8405 del 03/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8405 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORGO MASSIMO N. IL 13/11/1961
avverso la sentenza n. 2525/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 49 V%
che ha concluso per W oy,0,, ,tryv-,rr
– i,r
dsL
feACI

;

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9-11-2012 la Corte di Appello di Palermo, giudicando in sede di
rinvio da questa corte in punto sussistenza dell’aggravante ex art. 74, comma 3,
d.P.R. 309/1990 e diniego delle generiche nei confronti di Massimo BORGO, ritenuto
responsabile di associazione finalizzata al narcotraffico, escludeva, in parziale
riforma di quella del Gip del tribunale della stessa città in data 5-3-2009,

2.

La corte territoriale osservava che la valenza dello stato d’incensuratezza era
neutralizzata dalla gravità del reato associativo di cui il Borgo era stato ritenuto
responsabile, gravità non sminuita dall’assoluzione dai due reati fine sub o) e sub n)
essendo emersi elementi relativi alla sua partecipazione attiva alla realizzazione di
altre due piantagioni di canapa indiana e all’acquisto dei relativi semi, per quanto
tali fatti non fossero stati contestati nel presente procedimento. Da ciò la sentenza
desumeva la pericolosità sociale del prevenuto ritenendola, insieme con l’assenza di
resipiscenza, ostativa alla concessione delle generiche.

3.

L’avv. C. Limentani ha proposto ricorso nell’interesse del Borgo avverso tale
decisione per vizio di motivazione.

4.

Il diniego delle generiche era stato illogicamente ancorato da un lato alla mera
partecipazione dell’imputato ad un’associazione dedita al narcotraffico, il che
determinerebbe la conseguenza che in tal caso le generiche non sarebbero mai
concedibili, dall’altro ad emergenze probatorie inesistenti essendo stato assolto dai
reati fine né successivamente indagato in nuovi procedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Contrariamente a quanto sostenuto dell’impugnante, la corte territoriale non ha negato
la concessione di attenuanti generiche in virtù dell’accertata partecipazione
dell’imputato ad un’associazione dedita al narcotraffico -il che determinerebbe l’illogica
conseguenza che all’autore di tale reato sarebbe sempre precluso il riconoscimento di
quelle attenuanti-, ma per effetto della valutazione della gravità in concreto del reato in
questione, determinata dall’attribuzione al Borgo, risultante dalla sentenza della corte
d’appello palermitana in data 3-11-2010, non annullata sul punto, del ruolo di decisivo
canale di smercio sul mercato milanese della droga coltivata dall’associazione, e di
finanziatore del sodalizio.
3.

E’ poi erroneo l’assunto del ricorrente per il quale il diniego delle generiche sarebbe
stato motivato con il richiamo ad emergenze probatorie inesistenti perché relative ai
reati fine dai quali era stato assolto. Infatti gli elementi valorizzati dalla corte del

2

l’aggravante di cui sopra, confermando il diniego delle generiche.

territorio per motivare tale diniego non riguardano quei reati, ma fatti non contestati
per i quali la sentenza in altra parte annullata ha disposto la trasmissione atti al PM.
4.

D’altro canto, e comunque, poiché le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di
estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato alla
stregua di situazioni peculiari non codificabili che effettivamente incidano
sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere, il riconoscimento
di esse esige la dimostrazione di elementi di segno positivo, che il ricorrente, a ben

segno negativo valorizzati dal giudice di merito (Cass. 7562/2013, 19639/2012).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Borgo alle spese processuali.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3-10-2013

Il Presidente

vedere, non ha neppure indicato essendosi limitato a tentare di escludere quelli di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA