Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8403 del 22/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8403 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CASSINO
nei confronti di:
IANNARELLI ANTONIO N. IL 28/02/1955
avverso la sentenza n. 2125/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CASSINO, del 17/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
l’e/sentite le conclusioni del PG Dott. Ediza..ruk , Scriwrilik eC-1123-1
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Data Udienza: 22/01/2013

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Ritenuto in fatto e diritto
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino propone ricorso in Cassazione
avverso la Sentenza con la quale il GUP presso Tribunale di Cassino ha dichiarato il non luogo a
procedere, perché il fatto non sussiste, in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio articolata ai
danni di Iannarelli Antonio in relazione alla contestata violazione del disposto di cui agli artt 81
e 328 comma I cp.
2. Al Iannarelli , nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villa Santa Lucia , la Procura

concretatosi nell’aver , con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso,
indebitamente rifiutato atti del proprio ufficio – la convocazione del consiglio comunale
specificatamente chiesta in tre consecutive occasioni da alcuni consiglieri, sempre in numero
pari o superiore a tre, per trattare il tema legato al progetto della Progetto Immobiliare srl per
la realizzazione di un impianto industriale per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali
getto

– che , per ragioni di giustizia , in quanto inerenti al buon andamento della

amministrazione comunale, andavano compiuti senza ritardo e comunque entro il termine di
venti giorni dalla richiesta ( giusta l’art 23 del regolamento comunale ).
3. Il GUP ha motivato la decisione contestata dubitando per un verso della riconducibilità
dell’atto assertivamente rifiutato al genus giustizia specificatamente chiesto dal comma I
dell’ad 328 cp ; in ogni caso e radicalmente , a voler accedere alla riconduzione dell’omissione
a siffatto genus, per la neppure addotta sussistenza delle ragioni atte a configurare
l’incombente rifiutato siccome dotato della necessaria indifferibilità , presupposto indefettibile
per l’ipotesi delittuosa contestata ; infine , per la presenza nell’ordinamento di un meccanismo
in surroga rispetto alla inerzia mostrata dal Sindaco all’uopo previsto dall’alt 39 comma III
TUEL ( norma che attribuisce al Prefetto il potere di convocare il Consiglio in caso di
inossrvanza del relativo obbligo da parte dell’organo competente , nella specie il Sindaco
trattandosi di Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti).
4. Con il presente ricorso la Procura di Cassino ha chiesto l’annullamento con rinvio della
decisione impugnata in quanto viziata da motivazione contraddittoria e manifestamente
illogica; lamenta ancora violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all’ad 328 comma
I ; infine violazione di legge processuale per mancata applicazione degli artt 421 – bis e 422
cpp in tema di integrazione probatoria e dell’ad 425 comma 3, cpp, in ordine ai parametri della
cognizione del GUP . Segnala in particolare che il GUP,

escludendo che l’omissione

rappresentata fosse colorata alla indifferibilità dell’atto per non aver l’accusa provato le ragioni
che a una siffatta conclusione dovrebbero portare, ha anticipato una valutazione tipicamente
propria del dibattimento, estranea al perimetro cognitivo del potere valutativo conferito al
Giudice dell’udienza preliminare . A fronte di una riscontrata carenza in ordine alla completezza
delle indagini , il Gup avrebbe dovuto attivare lo strumento dell’integrazione probatoria
sollecitandole al PM ex art 421 bis o disponendole d’ufficio ex ad 422 cpp. Sul piano della
interpretazione fornita della norma invocata nella specie , la Procura ricorrente contesta

ricorrente ha contestato l’ipotizzato rifiuto di atti d’ufficio nella specie assertivamente

anche l’accezione data dal GUP al concetto ” ragione di giustizia” espresso dall’art 328 ,
comma I , cp : per contro, il disposto di cui alla norma citata deve ritenersi integrato quando,
come nella specie l’indebito rifiuto o l’inerzia di un comportamento doveroso siano preceduti da
apposita richiesta proveniente , come nella specie , da soggetti qualificati ( qui i consiglieri
comunali) oltre che nella ipotesi in cui, pur in assenza di sollecitazioni specifiche , sussista una
urgenza sostanziale impositiva dell’atto ai fini elencati dall’alt 328 comma I , resa evidente dai
fatti oggettivi posti all’attenzione del soggetto obbligato ad intervenire. Infine , la Procura

fondare il provvedimento impugnato : escludere la riscontrabilità del reato sul presupposto
della previsione normativa che consente la surroga del Prefetto in caso di inerzia dell’organo
competente a convocare il Consiglio significa ascrivere a siffatta previsione , che cristallizza la
gravità dell’omissione , una finalità preordinata a procacciare all’organo inadempiente
l’impunita per la volontaria violazione dei doveri correlati alla carica.
5. Il ricorso è manifestamente infondato per le seguenti ragioni.
6. Osserva la Corte come l’art. 328 c.p. , posto a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio
negativamente esitata dal GUP con la statuizione qui impugnata , disciplina due distinte ipotesi
di reato: nella prima il delitto si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui
si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario (giustizia, sicurezza
pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità); nella seconda, invece, ai fini della consumazione, è
necessario il concorso di due condotte omissive, la mancata adozione dell’atto entro trenta
giorni dalla richiesta scritta della parte interessata e la mancata risposta sulle ragioni del
ritardo.
Nel caso in esame , la fattispecie è ascritta allo Iannarelli è stata ricondotta al comma 1 della
norma incriminatrice citato. In particolare , secondo la prospettazione accusatoria , l’atto
indebitamente rifiutato – l’omessa convocazione del consiglio comunale, su sollecitazione della
minoranza qualificata , da parte del Sindaco a tanto tenuto ai sensi del comma III dell’art 39
del DLVO 267/00 in caso di Comune con meno di 15.000 abitanti – rientrerebbe , tra i diversi
settori nevralgici della società civile legati al regolare funzionamento dell’amministrazione
pubblica siccome espressamente considerati nella norma in questione , tra quelli qualificati
perché assertivamente riferibile al genus della ” giustizia “.
Come tuttavia segnalato dal GUP già con la prima , e per il vero radicale e assorbente,
indicazione posta a fondamento della resa declaratoria di non luogo a procedere, è di tutta
evidenza che la tipologia del provvedimento che il Sindaco avrebbe nel caso indebitamente
rifiutato non è classificabile tra quelli richiesti per ragioni di giustizia.
Al riguardo, questa Corte si è infatti espressa nel senso che per atto di ufficio il quale per
“ragione di giustizia” deve essere compiuto senza ritardo, al pari di quanto previsto dall’art.
650 c.p., deve intendersi qualunque provvedimento od ordine autorizzato da una norma
giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più
agevole l’attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La

ricorrente segnala la non condivisibilità della valutazione logica conclusiva resa dal GUP nel

t

ragione di giustizia si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno degli organi citati,
non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in
esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia (Così , sezione sesta , sentenza nr
14599/10; ed ancora n. 784/99).
Ora , emerge con chiarezza che del tutto impropriamente l’atto rifiutato è stato descritto come
qualificato in quanto afferente a ragioni di giustizia . La stessa Procura ricorrente , oltre a non
aver precisato in precedenza le ragioni che ebbero a motivare , nel formulare l’imputazione ,

quali l’incombente pretermesso andrebbe collocato in un siffatto ambito qualificato nei termini
precisati dall’orientamento segnalato .
La radicale e assorbente rilevanza del tema in questione , posto, seppur incidentalmente , dal
GUP a fondamento del provvedimento impugnato, rende superflua la disamina afferente le
altre ragioni sottese alla motivazione in contestazione oltre che degli ulteriori motivi articolati
in ricorso e per l’effetto impone la declaratoria di inammissibilità per la manifesta infondatezza
del gravame.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso .
Così deciso il 22 gennaio 2013
Il Consigliere Estensore

Il
P esidente
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una tale riconduzione , con l’odierno ricorso non segnala in alcun modo le motivazioni per le

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