Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8402 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8402 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
SODDU GIUSEPPE ANTONIO N. IL 15/11/1935
avverso la sentenza n. 60/2010 GIUDICE DI PACE di NUORO, del
24/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Data Udienza: 03/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 24/05/2012 il giudice di pace di Nuoro ha assolto Giuseppe Antonio
Soddu dal reato di cui all’art. 582 cod. pen. in danno di Caterina Cadinu, per non avere
commesso il fatto.
Il giudice di pace ha ritenuto dimostrata sia la caduta della Cadinu che la rottura dei suoi
occhiali, ma non le circostanze che avevano determinato tale caduta. In particolare, è stato
rilevato che le dichiarazioni della Cadinu di avere discusso con il Soddu per più di un’ora,
prima che l’imputato spingesse un cancello urtandole le gambe per poi afferrarla alla spalle e

del Soddu al momento in cui era stato richiamato dalla moglie erano trascorsi due minuti.
Inoltre, la Cadinu aveva aggiunto che, dopo essere stata gettata per terra, era stata colpita
dal Soddu con un ramo e in quel momento era stato chiamato in soccorso il marito;
quest’ultimo aveva invece dichiarato di avere visto il Soddu con il ramo tra le mani, ma di
non averlo visto né spingere il cancello né colpire la moglie.
2. Il Procuratore generale presso la sezione distaccata di Corte d’appello di Sassari ha
proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta erronea applicazione della legge penale, sostanziale e
processuale, per avere il giudice di pace assolto l’imputato, peraltro adottando una formula
erronea, ignorando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che attribuisce
rilevanza probatoria alle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, e il significato
confermativo assunto dal certificato medico, in relazione alle dichiarazioni della Cadinu.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere il giudice di merito
attribuito rilievo decisivo alle dichiarazioni, ugualmente interessate dell’imputato, svalutando
quelle della persona offesa, nonostante il riscontro rappresentato dal certificato medico
attestante le lesioni sofferte.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Il giudice di merito ha tratto dalle contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni della persona
offesa e quelle del teste ascoltato su alcuni profili determinanti dell’episodio e dall’assenza di
un puntuale riscontro alle affermazioni della prima il convincimento, privo di profili di
manifesta illogicità, dell’assenza di una prova convincente che sia stato l’imputato a spingere
la donna o comunque ad usare violenza. Non sono dunque in discussione le lesioni sofferte
dalla persona offesa, ma la condotta che le ha provocate e che è stata contestata al Soddu,
con la conseguenza che viene meno anche la dedotta decisività del certificato medico.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma il 03/10

IlI
mponente estensore

Il Presidente

A

(

buttarla a terra, erano smentite dal marito della donna, il quale aveva riferito che dall’arrivo

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