Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 84 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 84 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CASTIELLO ROSARIO N. IL 13/05/1968
1) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso l’ordinanza n. 14/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
23/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere
1ette/s2itite le conclusioni del PG Dott.
ciae-eree -e l.
<1,LiA/Vi

Uditi difenso vv.;

tt. LUCIA ESP SITO.

Data Udienza: 12/12/2012

FA11’0 E DIRIT1’0
LH Tribunale di Napoli, con provvedimento del 27/2/2012, dichiarava inammissibile
per tardività il ricorso proposto da Castiello Rosario avverso il provvedimento,
emesso 1’11/11/2011, che aveva revocato nei suoi confronti l’ammissione al gratuito
2.Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Castiello, deducendo
violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Rilevava di aver ricevuto la notifica del provvedimento di revoca il 28/11/2011,
talché il ricorso, proposto il 12/12/2011, doveva reputarsi tempestivo, avuto riguardo
al termine di legge di venti giorni cui il Tribunale aveva fatto riferimento.
Contestava, altresì, la fondatezza della revoca disposta.
3. L’impugnazione è fondata.
Risulta, infatti, che il provvedimento di revoca fu notificato al ricorrente in data
28/11/2011. Come già le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (cfr. S.U.
pen. 14.7.2004, n. 36168, Rv. 228666), il provvedimento di revoca dell’ammissione
al patrocinio dei non abbienti è impugnabile, nell’ipotesi in cui sia stato adottato
d’ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115. Tale disposizione stabilisce, al comma 1, che avverso il
provvedimento anzidetto l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla
notizia avutane ai sensi dell’art. 97, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte
d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
4. Ne consegue che, avuto riguardo alla data dell’avvenuta comunicazione,
l’impugnazione deve essere considerata tempestiva.
Pertanto il provvedimento impugnato va annullato con rinvio e va disposta la
trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, al quale compete l’esame
dell ‘ impugnazione.
P. Q. M.

patrocinio.

Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Napoli per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 12/12/2012.

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