Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8399 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8399 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data Udienza: 03/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORE ROBERTO N. IL 15/04/1959
nei confronti di:
MISSORI GIUSEPPE N. IL 03/03/1958
avverso la sentenza n. 12/2011 TRIBUNALE di VITERBO, del
19/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
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ek+ ‘A.C.
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per j„,x
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Udito, per la parte civile, l’Avv.
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Udit# difensoreAvv.

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Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 19/01/2012, il Tribunale di Viterbo, in riforma della decisione di primo
grado, ha assolto Giuseppe Missori dal reato di cui all’alt 595 cod. pen., perché il fatto non
costituisce reato.
2. Al Missori era contestato di avere offeso la reputazione di Roberto Fiore, affiggendo sui
muri della città di Barbarano Romano un manifesto con il titolo “Nazisti a Barbarano
Romano, contenente le seguenti frasi: “Il paese è stato blindato con una massiccia presenza
di carabinieri della Digos ed i beceri rappresentanti di questa formazione tra i quali il

nasce nel 1997… L’organizzazione è fondata da Roberto Fiore … e da Massimo Morsello..
tutti e due fuggiti a Londra nel 1980 inseguiti da mandati di cattura per associazione
sowersiva e banda armata nell’ambito delle indagini sulla strage alla stazione di Bologna nel
1980. Saranno condannati Fiore a 5 anni e mezzo… Le autorità inglesi non autorizzeranno
mai l’estradizione nonostante l’ingresso clandestino e la falsificazione dei documenti. Una
protezione verificatasi per altri latitanti neo fascisti. Rientrati in Italia nel 1999, Fiore per
prescrizione della condanna… si ritroveranno in Forza Nuova accanto ad altri noti neonazisti.
3. Il Tribunale ha ritenuto che la veridicità di quanto riportato nel manifesto era evincibile
dalla sentenza della Corte d’appello di Roma n 1276/2007, laddove si legge, è vero, che il
Fiore e altro soggetto non erano stati imputati né condannati in relazione alla strage di
Bologna e, pertanto, non erano affatto ricercati nel 1996 per tale delitto: tuttavia, il titolo
restrittivo della loro libertà riguardava le indagini per i reati di associazione sowersiva e
banda armata che, non essendo collegate alla strage, erano state trasferite presso il
Tribunale di Roma per competenza territoriale. In definitiva, la condanna per questi ultimi
delitti era scaturita dalle indagini per la strage di Bologna.
Quanto alle espressioni “becero” e “famigerato”, il Tribunale ha ritenuto che esse, pur
esprimenti un giudizio negativo del movimento politico rappresentato dal Fiore, si
inquadrano nel legittimo diritto di critica politica.
2. Nell’interesse del Fiore, in proprio e quale legale rappresentante del movimento Forza
Nuova, è stato proposto ricorso per cassazione agli effetti civili, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere il Tribunale travisato il
significato della sentenza della Corte d’appello di Roma, la quale aveva escluso che il Fiore
fosse stato condannato per associazione sovversiva e banda armata in relazione alla strage o
alle indagini sulla strage di Bologna. In realtà, il Fiore, con sentenza istruttoria di
proscioglimento del Tribunale di Roma del 25/02/1986, era stato assolto perché il fatto non
sussiste in relazione ai capi di imputazione trasmessi da Bologna per competenza territoriale.
La condanna per i reati sopra indicati riguardava fatti awenuti a Roma prima dell’agosto del
1980.
Inoltre, il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il Missori non intendesse affermare
che il Fiore era stato condannato nel processo per la strage di Bologna, trascurando di

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famigerato Roberto Fiore hanno potuto muoversi indisturbati per il paese… Forza Nuova

considerare che lo stesso imputato, in dibattimento, aveva dichiarato di avere appreso che il
Fiore era stato inizialmente condannato e poi prosciolto nel processo di Bologna e che “vi è
una sentenza della Corte d’Assise di Bologna nella quale è stato emesso un mandato di
cattura e poi fuggirono in Inghilterra”.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli art. 51 e
595 cod. pen., in particolare dolendosi del fatto che l’esercizio del diritto di critica, nel caso
di specie, era fondato su un fatto — la condanna nel processo per la strage di Bologna — non
rispondente al vero. Inoltre gli epiteti “becero” e “famigerato” apparivano espressione di

3. Nell’interesse del Missori è stata depositata memoria.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
1.1. In particolare, il percorso argomentativo della sentenza di merito non apprezza
adeguatamente il fatto che, nel manifesto del quale si tratta, l’accostamento grafico,
senz’altra specificazione, delle indagini relative alla strage di Bologna, dell’esistenza di un
mandato di cattura internazionale per associazione sovversiva e banda armata e della
condanna a cinque anni e mezzo di reclusione rende palese, agli occhi del lettore, che
quest’ultima decisione non trova in quelle indagini una mera occasione, ma il proprio
fondamento. E ciò senza bisogno di valorizzare il pur univoco, soggettivo convincimento
dell’autore del manifesto, espresso in dibattimento e riportato in ricorso.
Ciò posto, come già è stato rilevato da questa Corte in analoga vicenda concernente la
posizione del medesimo ricorrente (Sez. 5, 25/05/2006, n. 32022, Fioravanti, non
massimata), non vi è alcun dubbio sul fatto che il Fiore non è mai stato indagato per la
strage di Bologna e nemmeno vi può essere dubbio sulla portata gravemente diffamatoria
della notizia, dal momento che si è ipotizzata la partecipazione delle parti civili alla più grave
e sanguinosa strage compiuta in Italia da cittadini italiani. Non si tratta, pertanto, di una
marginale discrasia rispetto alla verità. Il fatto poi che in relazione ad altri fatti di minore
portata la parte civile sia stata in precedenza condannata per il delitto di associazione
sovversiva non legittima certo l’attribuzione di altri, diversi e più gravi fatti perché, secondo
la giurisprudenza di legittimità, la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia stata
già compromessa può divenire oggetto di illecite lesioni in quanto elementi diffamatori
aggiuntivi possono comportare una maggiore diminuzione della reputazione della persona
offesa (Sez. 5, n. 47452 del 22/09/2004, Liori, Rv. 230574; Sez. 5, n. 35032 del 04/07/2008,
Chiesa, Rv. 241183; Sez. 5, n. 5760 del 04/12/2012 – dep. 05/02/2013, Goisis, Rv. 254970).
1.2. Infondato è, invece, il profilo di censura che concerne l’utilizzo dell’aggettivo “beceri”
con riguardo ai rappresentanti di Forza nuova e l’aggettivo “famigerato” con riguardo al
Fiore, dal momento che tale condotta si inquadra nell’esercizio del diritto di critica politica,
che può accompagnarsi all’uso di toni aggressivi o di espressioni pungenti, quando, come
nella specie, siano pronunciate nell’ambito di una polemica politica avente attinenza con il

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malanimo ed erano del tutto gratuite e fuori contesto.

contenuto dell’addebito denigratorio formulato a carico dell’avversario e non rivestano invece
carattere di mere contumelie gratuitamente espressive di sentimenti ostili (Sez. 5, n. 7626
del 04/11/2011 – dep. 27/02/2012, De Simone, Rv. 252160).
2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod.
proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Il regolamento delle spese resta affidato alla definizione del giudizio rescissorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado

Così deciso in Roma il 03/10/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

d’appello.

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