Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8395 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8395 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAROFALO COSTANTINO N. IL 25/11/1983
avverso la sentenza n. 2234/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
11/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Luigi
Birritteri, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con sentenza dell’11.3.2013, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione
di primo grado che aveva condannato Garofalo Costantino alla pena di mesi quattro di
reclusione e C 100,00 di multa per il reato di ricettazione, sostituiva la reclusione con
la multa di euro 4560,00, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo l’erronea
applicazione della legge penale, nonché inosservanza delle norme processuali stabilite
a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in riferimento agli
artt. 597 c.p.p., 163 c.p. e 53 1.689/81 per aver provveduto alla sostituzione della
pena senza confermare la concessione del beneficio della sospensione della pena.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, e va rigettato.
La Corte d’Appello di Bari, ritenuta la completa incensuratezza dell’imputato, in
riforma della sentenza di primo grado, ha sostituito la pena della reclusione con quella
della multa, determinata a norma dell’art.135 c.p. nel testo vigente all’epoca della
commissione del fatto, e “confermando nel resto l’impugnata sentenza”.
Considerato che la condanna a mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa
era stata dal giudice di primo grado condizionatamente sospesa ai sensi dell’art. 163
c.p., ne consegue che nel confermare nel resto la sentenza la Corte ha inteso far
rimanere fermo il beneficio già concesso.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così d

erato, il 10.11.2015.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Svolgimento del processo

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