Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8395 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8395 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA COGNATA FABIO N. IL 25/08/1979
avverso la sentenza n. 1575/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
Ud.
che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv

Data Udienza: 02/10/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Izzo, il quale ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso.

1. Con 1 ~di cui in epigrafe, la corte di appello di Genova, in parziale riforma
2 !WC; ha concesso a La Cognata Fabio le attenuanti generiche, riducendo
della pro •
conseguente t. e il trattamento sanzionatorio. Il predetto è imputato di furto all’interno di un
supermercato, per essersi impossessato, a fine di profitto di una confezione di carne,
asportandola dai banchi di vendita e non pagandola alle casse.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge in quanto non è stata
ritenuta la fattispecie del furto tentato, come già richiesto al giudice di secondo grado sulla
base di giurisprudenza di legittimità.
La corte d’appello si è limitata a contrapporre alla pronuncia ricordata dall’appellante una più
recente pronuncia della medesima corte, quasi che la maggiore vicinanza nel tempo fosse
garanzia di correttezza della decisione.
2.1. Peraltro la corte genovese sembra confondere l’elemento de 194 superamento della
barriera delle casse, con il fatto che l’azione del La Cognata si svolse sotto il continuo controllo
dei vigilanti
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si legge nella sentenza che l’imputato occultò la merce sotto la giacca.
Ebbene, le SS. UU. di questa corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 40354 ud.
18.7.2013, ric. Sciuscio) che l’occultamento della merce sulla persona dell’agente non
configura la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, ma non hanno dubitato che, una
volta avvenuta la amotio dagli scaffali del supermercato, e una volta, appunto che il prodotto
sia stato nascosto dal cliente, costui abbia ormai compiuto l’azione tipica del furto.
1.1. È evidente peraltro che il superamento della linea delle casse, accompagnato dal
mancato pagamento della res, rende poi manifesta l’intenzione del soggetto.
1.2. Né può rilevare che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del
supermercato, incaricato della sorveglianza (ASN 201107086-RV 249842, contra 201107042RV 249835), in quanto si tratta di circostanza del tutto estranea all’operato dell’agente,
circostanza che -evidentemente- non gli ha impedito di violare la norma, ma che
semplicemente dà all’avente diritto la possibilità di intervenire (ovviamente non sempre con
successo) nella fase post delictum per il recupero della refurtiva.
2. Il ricorso è dunque infondato. Consegue condanna alle spese del grado
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Così deciso in Roma, in data 2 ottobre 2013.

RITENUTO IN FATTO

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