Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8394 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8394 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALL MALIK N. IL 02/01/1958
avverso la sentenza n. 2071/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/11/2015

t

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Luigi
Birritteri, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza del 5.12.2013, la Corte d’Appello di Genova confermava la
decisione di primo grado che aveva condannato Fall Malick alla pena di anni uno mesi
due di reclusione e C 300,00 di multa per i reati di cui agli artt.474, 648, 337 e 582
c. p.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) mancanza,
illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett. e) c.p.p.
in riferimento al reato di cui all’art.337 c.p. per difetto dell’elemento psicologico
essendo la condotta rivolta alla fuga e le lesioni non volontarie; 2) erronea
applicazione dell’art.36 c.p. ai sensi dell’art.606 co.1 lett.b) c.p.p. non avendo la Corte
riformato la statuizione in ordine alla pubblicazione su carta stampata con quella della
pubblicazione sul sito Internet del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.L.n.98 del
2011.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione
1.11 primo motivo di ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett.
c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice
d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste. La motivazione della Corte
territoriale, che va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione
dei fatti, di primo grado, si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente
alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune, avendo la
Corte rilevato che “l’imputato colpì gli agenti con l’anta del cancelletto e, dopo una
breve colluttazione, riuscì a fuggire”. E’ evidente quindi che Fall si oppose
volontariamente ai pubblici ufficiali usando violenza nei loro confronti.
2.11 secondo motivo è infondato.
I fatti – in relazione ai quali è stata disposta la pena accessoria di cui si discute risalgono all’anno 2007 e, all’epoca, era solo prevista la pubblicazione sulla stampa
della sentenza di condanna.
2.1 Successivamente alla commissione del fatto, la novella di cui alle legge n.
191 del 2009 ha stabilito che la pubblicazione telematica si aggiungeva a quella
cartacea, ridimensionando la portata di quest’ultima da eseguirsi unicamente mediante

Svolgimento del processo

indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero
della Giustizia; la legge 15 luglio 2011, n. 111, ha infine rimodulato il contenuto della
pena accessoria, sostituendo alla tradizionale modalità di esecuzione della
pubblicazione, sul supporto cartaceo della stampa periodica, quella telematica
abolendo il potere del giudice di selezionare lo strumento della pubblicazione.
2.2 Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di legalità della
pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più
favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie.

pena accessoria ovvero della rimodulazione delle modalità esecutive della pena
accessoria già prevista dal codice penale, la giurisprudenza di questa Corte si è già
ripetutamente espressa nel senso che la modifica apportata all’art. 36 c.p., dal D.L. 6
luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, non
ha dato luogo ad una nuova sanzione accessoria, ma ne ha diversamente modulato il
contenuto, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via
internet, fatto che integra un fenomeno di successione di leggi nel tempo regolato
dall’art. 2, comma quarto, c.p. (v. Cass.Sez.III, sent.n. 37840/2013, P.G. in proc.
Giordano, Rv. 257218; Sez.III, sent. n. 38935/2013, P.G. in proc. Patricola, Rv.
256413), con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova
disciplina, in quanto maggiormente afflittiva.
2.4 La pubblicazione telematica, infatti, rafforza il carattere afflittivo della pena
accessoria, poiché alla diminuzione o eliminazione della spesa per la pubblicazione
corrispondono la capillare diffusione delle informazioni offerta dal sistema telematico in
ragione del libero accesso ai documenti pubblicati ed alla loro indicizzazione da parte
dei motori di ricerca e la tempestività della pubblicazione che le diverse forme
certamente non assicurano (cfr.Cass.Sez.III, sent. n. 43298/2014 Rv. 260979).
Il ricorso va quindi rigettato per l’infondatezza dell’ultima censura e l’
inammissibilità della prima.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.

orso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
ato, il 10.11.2015.
re estensore

Il Presidente

2.3 Sulla questione se, nella specie, si verta in tema di introduzione di una nuova

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