Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8392 del 29/01/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8392 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBANESE SALVATORE N. IL 13/04/1980
avverso l’ordinanza n. 6866/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
18/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dl oi. P TRO D3BOLINO.
kette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit Tensor Avv.;

Data Udienza: 29/01/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome basato sulla prospettazione di
doglianze da riguardarsi come non suscettibili di inquadramento in alcuna delle
ipotesi previste dall’art. 606 c.p.p., alla luce del costante orientamento di questa Corte
secondo cui non può costituire motivo di censura in sede di legittimità la vera o
presunta disparità dei giudizi espressi dal giudice di merito con riguardo a posizioni
che si assumano simili tra loro (in tal senso, fra le altre: Cass. III, 9 aprile — 20 giugno
1997 n. 1629, Amaro, RV 208515; Cass. III, 24 settembre 13 novembre 1997 n.
10207, Asselti, RV 209460; Cass. V, 16 marzo — 26 aprile 2010 n. 16275, Zagari, RV
247261); e ciò a prescindere dalla osservazione che, comunque, l’impugnata
ordinanza risulta sostenuta da più che logica e adeguata motivazione, avendo il
tribunale posto in luce come la ritenuta permanenza di esigenze cautelari tali da poter
essere soddisfatte solo con la custodia in carcere si fondasse sull’accertata
partecipazione del ricorrente ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico
di sostanze stupefacenti che era operativa su gran parte del territorio nazionale e sulla
parimenti accertata commissione, da parte dello stesso ricorrente, di più episodi di
spaccio di dette sostanze, anche in ingente quantità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1 ter, disp. tt .
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata ordinanza fu respinto l’appello proposto nell’interesse di
ALBANESE Salvatore avverso il provvedimento con il quale la corte d’appello di
Napoli, davanti alla quale l’Albanese era imputato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 del
T.U. sugli stupefacenti approvato con D.P.R. n. 309/1990, aveva a sua volta respinto
la richiesta dello stesso imputato di revoca della misura cautelare della custodia in
carcere o della sua sostituzione con altra misura meno afflittiva;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’Albanese, lamentando, in sintesi e nell’essenziale, la ingiustificata disparità
di trattamento rispetto alla posizione, da riguardarsi come analoga a quella del
ricorrente, del coimputato leraci, cui erano stati concessi gli arresti domiciliari in
luogo della custodia cautelare in carcere, sulla base del richiamo ad elementi del tutto
simili a quelli dedotti dal ricorrente a sostegno della propria richiesta quali, in
particolare, l’insussistenza di cause ostative all’applicazione dell’indulto, la
possibilità di applicazione, in sede esecutiva, dei benefici previsti dall’ordinamento
penitenziario, la risalenza nel tempo dei fatti in contestazione;

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