Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8392 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8392 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLETTI GIAMPAOLO N. IL 11/12/1941
avverso la sentenza n. 2345/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Luigi
Birritteri, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza del 10.7.2008, la Corte d’Appello di Bologna confermava la
decisione di primo grado in punto di responsabilità nei confronti di Cavalletti
Giampaolo e altri, e previa esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità, riduceva le
pene.
La Corte di cassazione, a seguito del ricorso proposto dagli imputati avverso la
menzionata sentenza, annullava la sentenza impugnata nei confronti del Cavalletti
limitatamente all’imputazione di cui al capo F (cessione di sostanza stupefacente del
tipo eroina a Basile Angelo), e rinviava a nuovo giudizio sul punto.
La Corte d’Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio, confermava il giudizio
di responsabilità per il capo F e rideterminava la pena in anni 5 mesi 4 ed euro 26.666
di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) nullità
dell’ordinanza in data 7.6.2013, e nullità assoluta insanabile della citazione in grado
d’appello dell’imputato. L’Ufficiale giudiziario, infatti, dopo aver tentato una prima
volta di consegnare l’avviso a Giampaolo Cavalletti presso il domicilio dallo stesso
dichiarato per l’udienza del 7.2.2013, non ha effettuato analogo tentativo per la
successiva udienza del 19.4.2013 nonostante non avesse mai accertato l’impossibilità
di eseguire le notifiche presso il domicilio dichiarato, e ha quindi provveduto alla
notifica all’imputato direttamente nelle forme di cui all’art.161 n.4 c.p.p.; 2)
inosservanza ed erronea applicazione degli artt.73 dpr 309/90 e 192 c.p.p. e
mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606, co.1,
lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo
f), in mancanza di elementi indiziari univoci, ed essenzialmente sulla scorta delle
dichiarazioni della De Pasquale, secondo cui il Basile avrebbe effettuato periodici
versamenti di considerevoli somme di danaro a favore di Giampaolo Cavalletti, ma tali
consegne possono trovare la loro causale in altri episodi illeciti. Anche le dichiarazioni
del Menghi hanno a oggetto cessioni che si riferiscono ad altri fatti rispetto a quelli di
cui al capo f), e le conversazioni tra il Cavalletti e il Basile sono del tutto neutre
rispetto ai fatti per cui è processo. E’ stata poi acquisita la sentenza del GUP presso il
Tribunale di Rimini in data 27.9.94 senza rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,

Svolgimento del processo

la stessa non è pertanto utilizzabile ai sensi dell’art.238 bis c.p.p.; 3) inosservanza ed
erronea applicazione degli artt.73 dpr 309/90 e 192 c.p.p. e mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in
mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell’art.606, co.1 lett.b) c) e)
c.p.p. in relazione alle dichiarazioni della De Pasquale la quale non ha riferito di
cessioni di droga da Cavalletti a Basile, bensì di consegne di danaro da Basile a tali
Paolo e Massimo e di incontri tra costoro, e l’individuazione del Paolo (di cui parla la
De Pasquale) in Cavalletti è dubbia e si basa sulle conversazioni tra Basile e Cavalletti

che evidenziano contatti tra i due. Né le dichiarazioni della De Pasquale trova
conferma in altre risultanze processuali, tantomeno nelle dichiarazioni del Menghi di
cui è stata contestata l’attendibilità tanto più che il riconoscimento di Cavalletti da
parte del Menghi avvenne solo nell’interrogatorio dell’8.10.1993 a quasi un anno dalle
precedenti dichiarazioni rese al P.M. il 7.12.1992, periodo di tempo nel corso del quale
si svolse la collaborazione di Basile;4) l’inosservanza ed errata applicazione degli artt.
62 bis e 133 c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione ai sensi dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla determinazione
della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, non essendo stata
tenuta in alcun conto la personalità dell’imputato e in particolare il fatto che lo stesso
non commette reati da lungo tempo.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
In caso di impossibilità ad eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o
eletto, l’ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti
volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare
direttamente la notifica a mani del difensore (cfr. Sez.IV, Sent. n. 36479/2014 Rv.
260126), e l’ufficiale giudiziario nella relata di notifica tentata il 3.12.2012 ha annotato
di non aver potuto notificare l’atto in quanto all’indirizzo indicato risultavano
nominativi diversi e non vi era nessuno a cui chiedere informazioni. Correttamente
pertanto la citazione in appello è stata effettuata presso il difensore di fiducia.
2. Il secondo motivo, nella parte in cui censura l’acquisizione della sentenza del
Gup di Rimini in data 27.9.94 senza rinnovazione del dibattimento è infondata. Per
giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, nel giudizio d’appello l’acquisizione
di documenti è rituale senza necessità che disponga la rinnovazione parziale del
dibattimento (v.Cass.Sez.V, sent.n.36450/2004 in fattispecie relativa all’acquisizione
di sentenze non irrevocabili);

2

3. Il secondo (nella parte riguardante il giudizio di responsabilità e le risultanze
processuali, in particolare le dichiarazioni di Filomena De Pasquale) e il terzo motivo,
pur formalmente denunciando la violazione delle regole in materia di valutazione della
prova e il vizio di motivazione a riguardo, hanno, tuttavia, nella sostanza, svolto
ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal
giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento

senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del
ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata
(Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone); questo valendo, in particolare,
relativamente alla valutazione sull’attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a
fondamento della decisione. È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va
necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo
grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e
logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per il
reato di cui al capo f (la sentenza del Gup in data 27.9.94 che riporta l’accertamento
del fatto storico delle cessioni di Buzzoni e Cavalletti al Basile; le dichiarazioni di De
Pascale e l’assenza di ogni diversa e lecita causale degli ingenti e periodici versamenti
di Basile, di cui uno tramite la De Pascale, a Buzzoni e Cavalletti; i contatti non
sporadici e prodromici ad incontri effettivamente avvenuti tra Basile e Cavalletti; le
dichiarazioni del Menghi).
In una tale prospettiva, la decisione gravata sfugge a qualsivoglia censura di
illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun
elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero
disancorato dal contesto complessivo. Cosicché le doglianze del ricorrente, laddove
censurano la congruità dell’argomentare del giudicante, non possono trovare
accoglimento, perché presupporrebbero una rinnovazione complessiva di tutto il
materiale probatorio, qui non consentita.
Giova infine evidenziare che il giudicante ha sottoposto ad adeguata analisi
logica ogni risultanza processuale, rispondendo a tutti i motivi d’appello, ed il
ricorrente si è in sostanza limitato a ipotizzare una causale alternativa ai pagamenti,
ventilandone la riferibilità ad altri rapporti illeciti intercorrenti tra Basile e Cavalletti, e
a negare che il Paolo a cui andava consegnata la somma di 63 milioni di lire fosse
proprio il Cavalletti. Mentre la Corte ha puntualmente rilevato come il Paolo descritto
dalla De Pascale si identificasse proprio nel Cavalletti, come emergeva dagli
accertamenti effettuati dal maresciallo Travaglino in ordine ai contatti tra Basile e
Cavalletti, riscontrabili e riscontrati dai tabulati telefonici.

della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito,

4. Il quarto motivo, riguardante la pena, peraltro ridotta in appello, è generico e
reiterativo dei motivi sottoposti alla Corte territoriale e dalla stessa rigettati, avendo
la stessa ritenuto che le condizioni socioculturali e di salute del Cavalletti in
considerazione della gravità della condotta fossero del tutto irrilevanti al fine della
concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso per l’infondatezza di alcune censure e l’inammissibilità di altre va quindi
rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il

spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così

berato, il 10.11.2015.

Il

liere estensore
a Cerv oro
Itte

J2L-

Il Presidente
ranco Fiardanese

ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA