Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8391 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8391 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANSICA SALVATORE N. IL 01/04/1959
avverso la sentenza n. 3054/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Luigi
Birritteri, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza del 28.11.2013, la Corte d’Appello di Palermo confermava la
decisione di primo grado che aveva condannato Sansica Salvatore alla pena di
complessiva di un anno di reclusione e € 400,00 di multa per il reato di tentata rapina
e lesioni aggravate.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) erronea
applicazione dell’art.628 c.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento alla
qualificazione giuridica del reato di tentata rapina. L’imputato scoperto prima della
commissione del furto non ha fatto uso di violenza e comunque non avendo ancora
sottratto la cosa, il reato non era quello dì tentata rapina bensì quello di tentato furto
semmai in concorso con altro reato (minacce o percosse); 2) erronea applicazione
dell’art.582 c.p. mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell’art.606,
co.1 lett.b) ed e) c.p.p. in relazione al reato di lesioni, in quanto le lievi lesioni
riportate dalla Porna non sono riconducibili alla volontà della stessa; 3) violazione di
legge in relazione all’art.133 c.p. con riferimento alla misura della pena.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è configurabile il
tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei
alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti
dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (v.CassSez. U, Sent. n. 34952/2012 Rv. 253153), rileva il Collegio che nelle sentenze di
merito è stata ampiamente descritta la condotta dell’imputato, il quale per guadagnare
la fuga ha spinto la persona offesa, che gli si era posta innanzi per bloccarlo.
Esattamente pertanto sono stati ritenuti sia il reato di tentata rapina impropria che
quello di lesioni personali volontarie procurate alla persona offesa.
2. Anche il secondo motivo è infondato. La parte offesa è caduta proprio a
causa della spinta ricevuta dall’imputato che voleva assicurarsi l’impunità, e pertanto

Svolgimento del processo

sussiste anche il dolo del reato di lesioni, seppure nella forma del dolo eventuale come
ritenuto in sentenza.
3. Il terzo motivo, per quanto riguarda la pena, è assolutamente generico,
mentre la Corte ha ampiamente motivato allo le ragioni (numerosi e specifici
precedenti) per le quali la pena non poteva essere ulteriormente dedotte (per la
confessione e la concreta entità dei fatti allo stesso, nonostante i precedenti erano
state concesse in primo grado le attenuanti generiche).
Per la non condivisibilità di alcune censure e l’inammissibilità di altra, il ricorso va

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il r orso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Presidente
ranco Fiarane e
t
.

rigettato.

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