Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 839 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 839 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
DE LEONARDIS GIANFRANCO N. IL 07/03/1960
avverso il provvedimento n. 7112/2014 TRIBUNALE di TARANTO,
del 03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2014

R. G. 32969/14
Motivi della decisione
DE LEONARDIS Gianfranco imputato del delitto di cui agli artt.
81,319 e 319bis c.p. dinanzi al Tribunale di Taranto con sua istanza
depositata presso il predetto Tribunale chiede che il processo penale in
corso venga trasferito per ragioni di incompatibilità ambientale << alla
Procura di Potenza».
L’istanza è affetta da palese inammissibilità.

notifica della richiesta di rimessione alle altre parti interessate, che non
ammette equipollenti ( Cass. 9.1.96, Farassino) così non risultando
aver osservato le forme e i termini di legge (art. 46 co. 1 c.p.p.);
inosservanza costituente causa di inammissibilità della richiesta di
rimessione (art. 46 co. 4 c.p.p.);
In ogni caso, l’istanza remissoria del DE LEONARDIS è affetta da
inammissibilità per il carattere, oltre che generico ed assertivo,
inconferente delle delineate prospettazioni.
In vero, da un lato, i fatti e le evenienze descritti dal richiedente non si
mostrano idonei ad individuare alcun concreto o potenziale contesto di
condizionamento presso la sede giudiziaria di Taranto. Da un altro lato
con l’istanza in esame non si indicano fatti o eventi specifici che anche
solo in astratto integrino ambiti di legittimo sospetto accreditanti
un’eventuale translatio judicii (v. Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687,
Berlusconi, rv. 223638). Di tal che i fatti esposti dal richiedente non
realizzano alcuna situazione di pregiudizio ambientale che giustifichi
deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, non
emergendo alcun serio ostacolo al corretto e sereno svolgimento del
pendente giudizio di appello nella sua naturale sede.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza segue ex lege la
condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che
stimasi equo quantificare in euro 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile la richiesta e condanna il
richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014

Sul preliminare piano formale, il DE LEONAROIS non offre prova della

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