Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8387 del 26/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8387 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
TROIA IVAN N. IL 27/11/1992
inoltre:
TROIA IVAN N. IL 27/11/1992
avverso l’ordinanza n. 4965/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del
31/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sztfte le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 26/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze ricorre avverso
ordinanza in data 31 ottobre 2013 emessa dal Tribunale di Firenze in composizione
monocratica, con la quale veniva disposta la trasmissione degli atti al pubblico
ministero, per avere questi esercitato l’azione penale nei riguardi di Ivan Troia
tramite citazione diretta a giudizio ex art. 550 cod.proc.pen., anziché mediante
richiesta di rinvio a giudizio con conseguente instaurazione della fase dell’udienza

Quale motivo di ricorso, il Pubblico ministero ricorrente deduce violazione
della legge processuale sotto un duplice profilo: in primo luogo, quello dell’erronea
interpretazione dell’art. 550 cod.proc.pen. in relazione all’art. 624-bis cod.pen.
contestato al Troia, atteso che il provvedimento impugnato determina un’indebita
regressione del processo alla fase delle indagini preliminari a fronte del fatto che
il reato per cui si procede, in base alla giurisprudenza di legittimità, é perseguibile
a citazione diretta; in secondo luogo, quello della tardività del provvedimento,
emesso non già nel termine dì cui all’art. 491 c.p.p. (ossia subito dopo la verifica
della costituzione delle parti), ma a seguito di rinvio dell’udienza, chiesto dal
difensore per l’eventuale richiesta di riti alternativi. Chiede pertanto il Pubblico
ministero ricorrente che l’ordinanza impugnata venga annullata, con restituzione
al giudice a quo per l’ulteriore corso del giudizio

2. – Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione ha chiesto accogliersi il ricorso e annullarsi senza rinvio l’ordinanza
impugnata, in quanto abnorme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso é fondato.
Va premesso che il delitto p. e p. dall’art. 624-bis cod.pen. é, per
giurisprudenza ormai pacifica, procedibile con citazione diretta a giudizio (vds.
Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012, Levakovic, Rv. 253173; Sez. 5, Sentenza n.
22256 del 12/04/2011, Castriota, Rv. 250577; nonché, implicitamente, Sez. 4,
Sentenza n. 36881 del 22/05/2009, Nasufi, Rv. 244983).
ben vero (e nella requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte
se ne dà atto) che, secondo Sez. 5, n. 47635 del 26/05/2014, Podina, Rv. 261005,
non é abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che dispone la
restituzione degli atti al P.M. per avere esercitato l’azione penale nelle forme della
citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell’udienza preliminare, per il
2

preliminare.

delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen., considerato che trattasi di provvedimento
non avulso dal sistema normativo, in quanto espressione di un potere riconosciuto
al giudice dall’ordinamento, cui non consegue una stasi insuperabile del
procedimento, ben potendo il P.M. procedere di nuovo all’esercizio dell’azione
penale.
Peraltro, il termine di deducibilità dell’eccezione relativa alle modalità di
esercizio dell’azione penale con citazione diretta anziché con decreto dispositivo
del giudizio si colloca subito dopo il compimento, per la prima volta,

di preclusione dall’art. 491, comma 1, cod.proc.pen., come espressamente
stabilito dall’art. 550, comma 3, cod.proc.pen..
Tuttavia nel caso di specie, come correttamente osservato dal Pubblico
ministero ricorrente, l’ordinanza impugnata é stata emessa a seguito di rinvio
richiesto dal difensore per accedere ad eventuali riti alternativi, e dunque oltre il
detto termine preclusivo di cui all’art. 491 cod.proc.pen..
Orbene, tenuto anche conto del fatto che la prevalente giurisprudenza di
legittimità, qui condivisa, opera una netta distinzione fra il termine di cui all’art.
491, comma 1, e il diverso termine coincidente con l’apertura del dibattimento ex
art. 492 cod.proc.pen. (in tal senso vds. fra le altre Sez. 3, n. 44442 del
03/10/2013, 0., Rv. 257529; Sez. 6, Sentenza n. 10958 del 24/02/2015, L., Rv.
262988), appare evidente che l’ordinanza impugnata, in quanto emessa dal
giudice oltre il termine all’uopo stabilito, ha determinato un’indebita regressione
del giudizio a una fase antecedente, così caratterizzandosi per abnormità.

2. Ne consegue che il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’ordinanza impugnata
va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per
l’ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.

dell’accertamento della costituzione delle parti, ossia nel termine stabilito a pena

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