Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8382 del 26/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8382 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI FAUSTO N. IL 01/11/1960
avverso la sentenza n. 1810/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Gvierale in persona del Dott.
che ha concluso per
t ,L„ae

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. /7

TLD

Data Udienza: 26/01/2016

Ritenuto in fatto

SPINELLI Fausto ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in melius
quanto al trattamento sanzionatorio [giudizio di prevalenza delle già concesse generiche e
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria], ne ha peraltro confermato il
giudizio di responsabilità per il reato di cui all’articolo 186, comma 2, lett.b), del codice
della strada, aggravata ai sensi del comma 2- bis [coinvolgimento in incidente stradale]

Si duole dell’omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della sanzione amministrativa
della sospensione della patente di guida [stabilita in mesi 9].

Si duole sia stata riconosciuta l’aggravante dell’incidente stradale, assumendo il difetto di
motivazione sul collegamento tra la propria condotta e il verificarsi dell’incidente;
incidente che si assume avrebbe visto coinvolto solo lo stesso ricorrente, il quale aveva
perso il controllo del motoveicolo di cui era alla guida in ragione di un pesante sacchetto
della spesa trasportato.

Infine, prospetta l’intervenuta prescrizione.

Considerato in diritto

In via preliminare va rilevata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata,
in assenza di cause di sospensione, in data 11.9.2014

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in presenza di una causa di
estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a
norma dell’art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così
che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia
quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento
(Sezioni unite, 28 maggio 2009, n. 35490,Tettamanti, rv. 244274-5).

Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente che non sollecita un possibile riconoscimento
della sua innocenza, proponendo censure riguardanti esclusivamente la sussistenza
dell’aggravante dell’incidente stradale e dell’omessa motivazione sulla richiesta di
riduzione della sanzione amministrativa.

2

[fatto commesso 1 1 11 settembre 2009].

Con riferimento alla prima censura va rilevato , che, in tema di guida sotto l’influenza
dell’alcool, perché possa ravvisarsi la circostanza aggravante del coinvolgimento in un
“incidente stradale” prevista dal comma 2 bis dell’articolo 186 del codice della strada
occorre che il soggetto abbia “provocato” un incidente e quindi che sia accertato un
coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro (Sezione IV, 28 maggio 2013,

Ma è altresì noto che il concetto di “incidente stradale” rilevante ai fini di interesse è ben
più ampio di quelli di investimento e di collisione tra veicoli, che vi sono, in ogni caso,
ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose
proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze
persone con danni alle stesse, bensì comprende qualunque situazione che esorbiti dalla
normale marcia dei veicoli in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per
l’incolumità altrui o dello stesso conducente. Pertanto, l’aggravante è ravvisabile anche
nel caso di mera fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, in assenza di coinvolgimento
di terzi (Sezione IV, 21 dicembre 2011, Bourass).

Qui si sono rispettati tali principi essendosi valorizzato, con accertamento di fatto non
rinnovabile, che la anomala condotta di guida tenuta dal prevenuto – che tra l’altro
circolava contromano e conduceva un carico in modo non conforme- aveva
positivamente contribuito all’incidente.

Fondata è, invece, la censura relativa alla durata della sanzione amministrativa
accessoria, su cui in effetti il giudice di appello non si è pronunciato, pur in presenza di
specifico motivo. Tale motivo rimane, comunque, assorbito dall’intervenuta declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in data 26 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Callegaro).

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