Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8381 del 27/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8381 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
NARDUCCI MICHELE LEONARDO N. IL 05/11/1957
NARDUCCI MICHELE N. IL 01/01/1928
avverso la sentenza n. 111/2007 GIUDICE DI PACE di NOLA, del
01/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

(9,u

Data Udienza: 27/09/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia avverso la sentenza del
locale Giudice di Pace dell’1-3-2012, che ha assolto Narducci Michele Leonardo e

commessi in danno di Meo Valentino e Alfano Felice, perché il fatto non sussiste.
Il Giudice ha ritenuto non provati i fatti, siccome riferiti in maniera vaga e
contraddittoria dalle due persone offese e smentiti dai testi Iovino Raffaele e
Spampanato Clemente.
Il Pubblico Ministero lamenta una lettura frammentaria della prova,
nonché l’assenza di esame critico delle dichiarazioni delle parti processuali e dei
testimoni

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. Sebbene in maniera contorta e difficilmente
intellegibile, il Giudice di Pace ha comunque reso palese il suo pensiero ed
effettuato una valutazione congrua della prova. Dopo aver riportato in sentenza
la parte delle dichiarazioni che, a suo giudizio, erano rilevanti, ha evidenziato,
infatti, le contraddizioni in cui è incorso Meo Valentino (il quale aveva dichiarato,
in un primo momento, che il contrasto con gli imputati si sviluppò in due fasi, a
distanza di circa mezz’ora, e di aver affrontato da solo gli imputati nella prima
occasione. Poi, dopo contestazione delle dichiarazioni contenute in querela, ha
aggiunto che intervenne anche il suocero Alfano) e le contraddizioni tra le
dichiarazioni delle due persone offese (il Meo ha collocato l’intervento di Alfano
nella prima fase; l’Alfano ha parlato di un suo intervento nella seconda fase,
allorché erano presenti anche Iovino e Spampanato). Logicamente, quindi, il
Giudice ha potuto rilevare che “la ricostruzione del fatto fornita da Alfano Felice
risulta frammentata. Non è nemmeno puntualizzato circa il fatto storico cioè
quello relativo ai due momenti dell’accadimento. La ricostruzione della vicenda è
vaga ed è inizialmente in contrasto con le dichiarazioni del primo teste”. Quindi
ha esaminato le dichiarazioni dei due testimoni, per rilevare che nessuno di loro
confermava le ingiurie e le minacce lamentate dai querelanti, nonché quelle
dell’imputato Narducci Michele Leongrdo, rilevando la “pacatezza” del suo
racconto.

2

Narducci Michele dai reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen., asseritamente

Alla stregua di tanto non merita, allora, censura la decisione impugnata,
giacché il complesso motivazionale in esame si segnala, comunque, per
sufficienza argomentativa e relativa completezza del suo tessuto motivazionale,
né il Pubblico Ministero ricorrente segnala significativi elementi di prova
pretermessi o &isati, dolendosi di una contraddittorietà e incongruenza di
motivazione che attiene, piuttosto, alla difficoltà di esposizione e alla scarsa
padronanza degli strumenti linguistici da parte dell’estensore del provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 27/09/2013

Il ricorso va pertanto rigettato.

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