Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 838 del 18/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 838 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Tuliozzi Ottavio, nato a Roma in data 1.2.1957,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, sezione 1^ penale, in
data 24.2.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Carmine Stabile,
il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,

Data Udienza: 18/12/2012

ritenuto in fatto

Con sentenza del 6.7.2011, il Tribunale di Roma dichiarò Tuliozi Ottavio
responsabile del reato di tentata rapina impropria aggravata e — concesse le
attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno equivalenti alla
recidiva, con la diminuente per il rito abbreviato — lo condannò alla pena di
anni 1 mesi 4 di reclusione di reclusione ed E 600,00 di multa, confisca.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello di Roma, con sentenza del 24.2.2012, confermò la decisione di
primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
qualificazione di fatto come tentativo di rapina impropria aggravata;
non sarebbe configurabile il delitto in questione quando non vi siano
stati sottrazione ed impossessamento della cosa;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva di
cui all’art. 99 comma 4 cod. pen. che avrebbe potuto essere esclusa,
risalendo l’ultimo precedente indicato nel casellario al 1992;
l’esecuzione di pena in corso riguarda una condanna risalente al
1997;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del
motoveicolo in quanto, benché utilizzato per commettere il reato non
sarebbe in specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale
con il reato.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 34952 del 19.4.2012
dep. 12.9.2012 rv 253153 hanno ribadito che è configurabile il tentativo di
rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei
all’impossessamento della cosa altrui, non portati a compimento per cause
indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per
assicurarsi l’impunità.

2

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge
censure di merito.
La Corte territoriale ha motivato la conferma della recidiva, oltre che
con i precedenti penali, con una misura di sicurezza in corso e con il richiamo
ad una ulteriore esecuzione di pena ed ha ritenuto che il reato oggetto del
presente procedimento non appariva episodica e le indicazione contenute nel
In tale motivazione non vi è alcuna violazione di legge né alcuna
manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’appello ha confermato la confisca del ciclomotore in quanto
utilizzato per la commissione del reato.
Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento secondo il quale, in tema
di confisca, per “cose che servirono a commettere il reato”, ai sensi dell’art.
240, comma primo, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella
esplicazione dell’attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di
“indispensabilità”, ossia senza che debba sussistere un rapporto causale
diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba
apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo. (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 14307 del 7.3.2006 dep. 21.4.2006 rv 234591. Nella fattispecie,
la Corte ha ritenuto che l’uso dell’autovettura confiscata fosse stato
necessario per l’esecuzione del reato di tentato furto di un’autovettura).
li ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il prowedimento che
rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato in data 18.12.2012.

ricorso non vanificano tale valutazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA