Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8376 del 27/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8376 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORE MICHELE N. IL 14/01/1965
ANNESE LUCREZIA N. IL 06/09/1965
DE BIASE MATTEO N. IL 11/07/1988
DE BIASE MAURA N. IL 11/06/1987
avverso la sentenza n. 2951/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
05/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 27/09/2013

FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione, Fiore Michele, Annese Lucrezia, De Biase Matteo e De Biase Maura,
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 5 dicembre 2011 con la quale è stata parzialmente
riformata quella di primo grado che era stata di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, con attenuanti
generiche equivalenti, in ordine ai reati di lesioni personali volontarie, rapina e violenza privata.
I fatti risalgono al 19 luglio 2007.
Il giudice dell’appello ha riqualificato i fatti come “furto con strappo” ai sensi dell’art. 624 bis cp e ha
riconosciuto come prevalenti le circostanze attenuanti generiche già concesse a De Biase Matteo, unico
proceduto alla rideterminazione della pena , fissata in anni uno e mesi due di reclusione oltre alla multa.
Deducono
De Biase Maura, Fiore e Annese
la mancanza radicale di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale della pena, invece concesso a De Biase Matteo;
tutti
la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coniugi “Amato Vito e Agostini” riportate nella annotazione di
servizio del 22 luglio 2011. Risultava violato, ad avviso dei ricorrenti, il disposto dell’art. 195 comma 4 cpp,
posto che tali presunte fonti dichiarative non erano state esattamente identificate e gli agenti avevano
riportato il contenuto di asserite loro affermazioni che, invece, avrebbero dovuto essere trasfuse in un
regolare verbale di PG.
I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
Invero, quanto alla doglianza formulata nell’interesse di Fiore Michele, deve ravvisarsene persino la
manifesta infondatezza, dal momento che l’esame del certificato del Casellario che lo riguarda evidenzia in
modo palese il ricorrere della preclusione del beneficio nei suoi riguardi, a causa delle numerose precedenti
condanne per delitto, già riportate.
Con riferimento agli altri ricorrenti, deve , per altro verso, escludersi la censurabilità della sentenza che,
sebbene non rechi, sul punto qui in esame, una motivazione espressa, tuttavia consente di ritenere
ugualmente apprezzata, dal giudice del merito, la tematica oggi sollevata, e formulata una prognosi
negativa, specularmente opposta, a quella, favorevole, formulata nei confronti di De Biase Matteo: di
costui è stata infatti valorizzato lo stato di incensuratezza, ossia una condizione soggettiva che non
condivide con nessuno degli altri ricorrenti, tutti già condannati.
Sul secondo motivo, parimenti infondato, si osserva che valgono, per la relativa risoluzione, i principi
enunciati nelle due sentenze già citate dal giudice del merito.
Si tratta delle sentenze n. 44420 del 2010 rv 249029 e n. 28542 del 2009, rv 244803 secondo le quali, in
base ad un orientamento peraltro costante, va ritenuta utilizzabile, nel giudizio abbreviato, l’annotazione di
polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via
confidenziale da persona che non ha voluto verbalizzarle, costituendo, la stessa, atto d’indagine alla quale
la scelta dell’imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo
1

beneficiario della sospensione condizionale della pena. Anche nei confronti degli altri imputati si è

operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell’ufficiale e dell’agente di polizia
giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi.
A ciò va aggiunto che, comunque, la prova di resistenza cui può sottoporsi la motivazione della sentenza,
rende evidente che le deposizioni non verbalizzate ma rifluite nella informativa non sono essenziali per la
tenuta della motivazione, invece fondata sulle convergenti dichiarazioni delle due vittime dell’agguato,
lannelli e Scisciolo e sulla documentazione medica.
PQM

Il Presidente

il Cons. est.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso il 27 settembre 2013

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