Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8376 del 19/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8376 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DA SILVA GIOVANI N. IL 29/05/1966
avverso la sentenza n. 1715/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO BELLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -3 (2…“1″
che ha concluso per a Li et(Peei:vo eo, 3 e-u CLAA )9
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Data Udienza: 19/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza resa in data 26.5.2015,
confermava la sentenza del Tribunale di Rimini in data 10.1.2014 con la
quale Da Silva Giovani era stato ritenuto responsabile del reato

condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed C 1.600 di multa con pena
sospesa e con applicazione della pena accessoria della sospensione della
patente di guida per 9 mesi.
2. Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione la difesa
del Da Silva, profilando un duplice motivo 2.1 Con il primo motivo denunciava
inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’art.114 disp.
Att. C.p.p. e difetto di motivazione per travisamento della prova assumendo
che al Da Silva prima dell’accertamento alcolemico non era stato dato avviso
della facoltà di farsi assistere da un difensore di talchè l’accertamento doveva
ritenersi nullo così da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata;
con il secondo motivo di ricorso rilevava che medio tempore era maturato il
termine di prescrizionale in data 31.7.2015 e ne chiedeva la declaratoria.
3. Con memoria difensiva depositata in cancelleria in data 5.1.2016 la difesa
del Da Silva insisteva sul primo motivo di ricorso chiedendo l’annullamento
della sentenza
4. Il sostituto procuratore generale concludeva chiedendo darsi atto della
intervenuta causa estintiva della prescrizione e chiedeva l’annullamento senza
rinvio della sentenza.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso
medio termine estinto per prescrizione maturata immediatamente dopo la
pronuncia del giudice di appello in data 31 luglio 2015, termine prescrizionale di
quattro anni trattandosi di reato contravvenzionale aumentato di un anno per la
sommaria degli atti interruttivi realizzatisi, non ricorrendo né essendo dedotti vizi
di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di
immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida
declaratoria ex art.129 II comma c.p.p. A questo proposito è costante
l’insegnamento di questa corte nell’affermare che nel giudizio di cassazione,
qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine

contravvenzionale di cui all’art.186 comma 2 lett. B) e 2 sexies C.d.S. e

generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile
con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la
sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in
ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al
risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la
nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi
sulla validità delle statuizioni civili (sez.V, 24.6.2008 38228; sez.II, 7.1.2014

2. Sotto diverso profilo invero la impugnazione non può ritenersi inammissibile,
così da determinare il passaggio in giudicato della sentenza e la conseguente
impossibilità di procedere alla declaratoria della sopravvenuta causa di estinzione
laddove il ricorrente ha lamentato un vizio nella esecuzione delle operazioni
della indagine alcolimetrica non del tutto pretestuoso, dal momento che come
emerge dal verbale delle operazioni di accertamento del tasso alcolimetrico, se è
vero che gli operanti ebbero ad avvisare l’interessato del suo diritto a farsi
assistere da un difensore di fiducia prima di procedere alle operazioni irripetibili è
anche vero che il verbale risulta chiuso in orario successivo al compimento delle
misurazioni e risulta altresì che al termine delle operazioni venne contattato il
difensore indicato dal Da Silva, rendendo in tale modo poco comprensibile la
successione dei singoli atti e incerto il rispetto pedissequo degli adempimenti
posti a carico dei verbalizzanti.
3.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio ai sensi

dell’art.620 I comma lett.a) essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19.1.2016

3221; sez.F. 4.9.2014 n.50838).

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