Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8372 del 27/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8372 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALACIO LAMA SAMUEL N. IL 01/07/1982
nei confronti di:
RIZZI PAOLO N. IL 09/06/1973
avverso la sentenza n. 33/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
11/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oitídit
che ha concluso per itutt,„141444imio ust zuddvi ,e)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza dell’Il luglio 2012, ha riformato
la sentenza del Giudice di pace della medesima città del 1 dicembre 2011 ed ha
prosciolto Rizzi Paolo dal delitto di minacce nei confronti di Palacio Samuel

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti
civili, la parte civile costituita Palacio, a mezzo del proprio difensore e
procuratore speciale, lamentando una motivazione contraddittoria e illogica in
merito all’affermato proscioglimento.
3. Risulta, altresì, pervenuta memoria nell’interesse dell’imputato Rizzi
che, di converso, si oppone all’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il giudicante, da un lato, non ha correttamente applicato la costante
giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate
dall’articolo 192, comma terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni
della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa
verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal
caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012
n. 41461).
A ciò si aggiunga come contraddittoria si appalesi la motivazione del
provvedimento impugnato allorquando nel citare alcuni dei testimoni escussi e
pur riferendo di espressioni minatorie (“ti ho riconosciuto, ti spacco la testa, ti
faccio un bel regalo di Natale, ti denuncio” teste Frigerio; il teste Pigolotti ha
riferito di generiche minacce ed insulti) ne ha fatto discendere la mancanza di
intento minatorio.

1

perchè il fatto non sussiste.

3. Il ricorso va, in conclusione, accolto e l’impugnata sentenza annullata
con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi
dell’articolo 622 cod.proc.pen.
Spese
P.T.M.

competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile

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