Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8368 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8368 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Giacobelli Aristide, nato a Napoli in data 11/12/1938
avverso la sentenza del 17/04/2012 della Corte d’appello di Napoli R.G. n. 11529/2009
visti g li atti, il prowedimento impu g nato ed il ricorso ;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consi g liere Dott. Giuseppe De Marzo ;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il
rigetto del ricorso ;
udito, per l’imputato, l’Avv. Roberto Russo, il q uale ha concluso per l’acco g limento del
ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 17/04/2012 la Corte d’appello di Napoli ha confermato l’affermazione di
responsabilità di Aristide Giacobelli in relazione al reato di cui a g li arti. 110 e 485 cod. pen.,
per avere, in concorso con altri, formato una falsa documentazione assicurativa della
Compag nia Lloyd Adriatico s.p.a.
La Corte ha ritenuto che la q uerela presentata dal “Vice presidente e le gale rappresentante
della Compag nia — in assenza del Presidente ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Vi gente”, fosse
efficace sul piano formale, poiché indicava la fonte del potere rappresentativo, e sorretta da
un effettivo rapporto di rappresentanza.
Nel merito, la sentenza impu g nata dopo avere riportato un brano delle dichiarazioni del
Giacobelli (“ho incontrato un amico […] lui disse ‘conosco un amico che fa assicurazioni e
lavora in questa assicurazione e può darsi che ti fa risparmiare’. Me lo presentò… pa gai di
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Data Udienza: 26/09/2013

meno… questo amico che mi ha presentato si chiama Esposito Pasquale” “… so che abiti in
via Antonino Pio”), ha rilevato che l’imputato non aveva fornito alcuna indicazione né in
ordine all’assicuratore, né in ordine all’amico che lo avrebbe presentato a quest’ultimo.
2. Nell’interesse del Giacobelli è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano violazione ed erronea applicazione dell’art. 336 e 337
cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali.
In particolare, il ricorrente rileva che al termine “assenza” di cui all’art. 19 dello Statuto deve

presentata dal vice — presidente, in assenza di prova dell’impedimento del legittimato in via
principale, ossia il presidente, deve essere considerata priva di effetti giuridici. In assenza di
prova dell’impedimento, l’unico modus procedendi consentito dalla legge sarebbe quello
previsto dall’art. 336 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in quanto la mancata indicazione
dell’amico che aveva presentato l’imputato all’assicuratore era smentita proprio dal brano
riportato in sentenza.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con riferimento al primo motivo, va premesso che la querela priva dell’enunciazione
formale della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della
persona giuridica non è nulla, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla mancanza di un
effettivo rapporto fra il querelante e l’ente (Sez. 2, n. 39839 del 27/06/2012 – dep.
09/10/2012, Pmt in proc. Savino e altro, Rv. 253442).
Ciò posto, osserva la Corte che l’art. 337 comma terzo cod. proc. pen., ai fini della riferibilità
di una querela ad una persona giuridica, si limita a richiedere l’indicazione della fonte dei
poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della
veridicità delle dichiarazioni di quest’ultimo sul punto: tale veridicità pertanto deve
presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 2, n. 12455 del 04/03/2008, Mondì, Rv.
239747, la quale, in motivazione, chiarisce che la parte non è gravata da alcun onere di
allegazione documentale).
Ne discende che, nel caso di specie, a fronte dello specifico potere rappresentativo
esercitato, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare l’insussistenza del requisito
dell’assenza del Presidente, che non può comunque identificarsi con l’assoluto impedimento,
atteso il diverso significato dell’espressione adoperata dallo Statuto, quale atto di autonomia
organizzativa della persona giuridica.
È appena il caso, per riprendere l’argomentazione difensiva svolta nel ricorso, che ben
diversa è la situazione dell’avvocato che richieda un rinvio, ponendo un problema di
compatibilità tra esigenze difensive che rientrano nella sua sfera di controllo e il valore della
ragionevole durata del processo.

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essere assegnato il significato di impedimento, con la conseguenza che una querela

1.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, a fronte dell’argomentato apprezzamento
del giudice di merito, muove da un fraintendimento del significato del percorso
motivazionale, nel quale si sottolinea la sostanziale genericità — e conseguente
inverosimiglianza – delle indicazioni fornite sia in ordine all’intermediario, sia in ordine al
soggetto con il quale sarebbe stata stipulata la polizza assicurativa.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26/09/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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