Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8366 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8366 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marcini Giovanni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 31.10.1964,
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Messina il
4.5.2912;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

FATTO E DIR=

Data Udienza: 26/09/2013

1. Con sentenza pronunciata il 4.5.2012 la corte di appello di Messina
confermava la sentenza con cui il tribunale di Patti, in data 8.5.2009,
aveva condannato alle pene, principale ed accessoria, ritenute di
giustizia Marcini Giovanni, imputato, nella sua qualità di amministratore
della società “Nordica Sud s.r.l.”, dichiarata fallita dal tribunale di Patti

e n. 2), 219, co. 2, n. 1) e 223, legge fall., in relazione alle due ipotesi
di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale descritte nei capi
A) e B) dell’imputazione
2.

Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo
difensore di fiducia, il Marcini, articolando un unico motivo di
impugnazione, con cui egli lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione dell’impugnata sentenza, in quanto la corte territoriale, nel
confermare la sentenza di condanna di primo grado, ha omesso di
considerare, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione
di cui al capo A), che il Marcini era solo formalmente titolare della
società fallita, di fatto gestita da altro soggetto, come emerge dalla
relazione del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, per cui
difetta l’elemento soggettivo del delitto di cui si discute, avendo
l’imputato ignorato l’operato dell’amministratore di fatto, e che, in
relazione alla bancarotta documentale contestata nel capo

B),

le

difficoltà incontrate dal consulente nel ricostruire la situazione
economica e patrimoniale dell’impresa sono da addebitare
esclusivamente al regime di contabilità semplificata vigente per l’azienda
del ricorrente, con conseguente impossibilità di configurare, anche in
questo caso, l’esistenza del dolo in capo al Marcini.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che nell’esaminare i motivi di
ricorso si procederà ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di
secondo grado, da considerare un prodotto unico, in quanto la decisione
della corte territoriale e quella del giudice di primo grado hanno
utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico

2

con sentenza del 14.6.2004, del delitto di cui agli artt. 216, co. 1, n. 1)

argonnentativo uniforme (cfr. Cass., sez. 3, 1.2.2002-12.3.2002, n.
10163, Lombardozzi D., rv. 221116).
Ciò posto non può non rilevarsi, innanzitutto, la genericità del rilievo
difensivo sulla qualifica rivestita dal Marcini all’interno della società
fallita: il difensore del ricorrente, infatti, insiste sulla circostanza che

vista formale, ma non spiega (se non attraverso un vago richiamo
all’elaborato redatto dal consulente tecnico nominato dal pubblico
ministero), le ragioni per le quali l’imputato deve considerarsi semplice
amministratore di diritto dell’anzidetta società, limitandosi, in definitiva,
con il ricorso a reiterare le medesime doglianze (del pari generiche)
formulate nei motivi di appello.
In ordine alla seconda censura, non solo va rilevato che essa non risulta
dedotta nei motivi di appello, ma se ne deve evidenziare la natura pure
generica, non avendo indicato il ricorrente quale disciplina sulla
contabilità semplificata sarebbe applicabile nel caso in esame e le
ragioni che ne consentirebbero l’applicazione alla società di cui il Marcini
era amministratore.
5. A fronte delle evidenziate carenze argomentative dei motivi di ricorso,
peraltro, il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito si
caratterizza per completezza ed assoluta mancanza di vizi logici.
Ed invero il tribunale di Patti, nel solco del quale si è sostanzialmente
collocata la corte territoriale, attraverso una puntuale disamina delle
risultanze istruttorie (costituite dal contenuto della relazione del curatore
fallimentare, della relazione del consulente nominato dal pubblico
ministero e delle deposizioni rese dal curatore Di Lapi e dal consulente
Certo), ha individuato le singole condotte distrattive e la mancata tenuta
delle scritture contabili a far data dal primo gennaio del 1999,
correttamente ascrivendo tali condotte al Marcini, proprio nella sua
qualità di amministratore unico della società fallita, di soggetto, cioè,
che, come sottolineato dal giudice di appello, sulla base degli atti
“risultava essere il rappresentante della ditta in questione”, esercitando

3

l’imputato era amministratore della “Nordica Sud s.r.l.” solo dal punto di

n

“i relativi poteri” e sul quale, pertanto, ricade la responsabilità per gli
illeciti commessi nel periodo in cui ha rivestito tale carica.
8. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse
del Marcini va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 26.9.2013

P.Q.M.

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