Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8362 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8362 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI FALCO ANTONIETTA N. IL 22/05/1976
avverso l’ordinanza n. 1257/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
02/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 10/01/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa in data 2.8.2013, il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava
inammissibile l’istanza presentata per conto di DI FALCO Antonietta avverso il decreto di
sequestro preventivo emesso dal locale GIP in data 6.6.2013, in quanto il difensore della DI
FALCO, terza interessata nell’ambito del procedimento n. 45702/2012 R.G.N.R., non era
munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p.
Il Tribunale del riesame, in particolare, non riteneva di poter desumere dal tenore

necessaria procura, dal momento che la parte si limitava a conferire alla legale predetta tutte
le facoltà spettanti per legge, tra cui il potere di nominare sostituti processuali e proporre
impugnazioni in ogni stato e grado del processo anche nell’ambito delle procedure incidentali.
2. Avverso l’ordinanza menzionata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di DI
FALCO Antonietta, denunciando il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 100 c.p.p..
Deduce il difensore della ricorrente che nell’ “Atto di nomina del difensore e di
conferimento di procura speciale (artt. 100 e 122 c.p.p.)” esaminato dal Tribunale era dato
evincere con chiarezza l’esplicito riferimento alla facoltà di proporre impugnazione anche nella
fase cautelare (“…anche nell’ambito delle procedure incidentali…”), sicché era palese la
violazione di legge in cui era incorso il collegio.
Diversamente opinando ed in caso di pluralità di misure reali, si sarebbe dovuto
richiedere un mandato specifico ad impugnare ciascuna di esse.
Citava, infine, il difensore un arresto giurisprudenziale della Sezione III di questa Corte,
in cui si afferma che, ove sia rilevato il difetto di procura speciale, la richiesta di riesame non
può essere dichiarata inammissibile, “perché è fatto obbligo al Giudice, in tal caso, di
assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di valida procura” (sentenza n. 11966
del 16.12.2010, dep. 24.3.2011).

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. Preliminarmente va ribadito il principio secondo il quale, per soggetti portatori di
interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l’art. 100 c.p.p. prevede
espressamente per la Parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di
procura speciale (Sez. 6^, sent. n. 46429 del 17/9/2009, Pace, Rv. 245440; Sez. 6^, sent. n.
11796 del 4/3/2010, Pilato, Rv. 246485; Sez. 6^, sent. n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv.
249873).
La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il
profilo difensivo da quella dell’indagato e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione

dell’atto depositato il 5.7.2013 che l’avv. Vittoria Pellegrino fosse stata investita della

penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore
che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione
nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza
alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. “personalissimi”.
Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100
c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in
giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle

2. In applicazione dell’enunciato principio, la giurisprudenza di questa Corte, secondo il
condivisibile orientamento di gran lunga prevalente, ha statuito che è inammissibile l’istanza di
riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato
privo di procura speciale (Sez. 2, sent. n. 31044 del 13/6/2013, Scaglione, Rv. 256839; Sez.
3, sent. n. 23107 del 23/4/2013, Stan, Rv. 255445; vedi, anche, massime precedenti conformi

n. 21314 del 2010 Rv. 247440, n. 8942 del 2012 Rv. 252438, n. 10972 del 2013 Rv. 255186).
Non può condividersi il diverso orientamento interpretativo secondo il quale
l’impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato, ove sia rilevato il difetto della
procura speciale non può essere dichiarata inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in
applicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., di assegnare alla parte un termine perentorio per
munirsi di una valida procura (Sez. 3, sent. n. 11966 del 16/12/2010, dep. 24/3/2011, Pangea
Green Energy S.r.l., Rv. 249766; Sez. 6, sent. n. 1289 del 20/11/2012, dep. 10/1/2013,
Cooperativa Leonardo Da Vinci a r.I., Rv. 254287).
Ed invero, va rilevato che, secondo le regole del codice di procedura penale, i termini
per proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza; pertanto, in assenza di una
disposizione che consenta il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile,
non è permesso derogare ad essi (Sez. 2, sent. n. 31044/2013 cit.).
3.

L’ordinanza impugnata si colloca nel solco interpretativo che questo Collegio

condivide, avendo dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata da difensore
sprovvisto di procura speciale avverso decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di
soggetto terzo interessato nel procedimento di cognizione.
Correttamente il Tribunale partenopeo ha escluso che dalla formula generica ed
equivoca utilizzata dal difensore nell’atto di nomina – l’inciso “anche nell’ambito delle
procedure incidentali” correlato al “potere di proporre impugnazione” – potesse evincersi
anche il conferimento di una procura speciale da parte della DI FALCO, posto che detta procura
avrebbe dovuto, in ogni caso, specificare lo strumento impugnatorio prescelto e il
provvedimento da impugnare.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

2

liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consiglier estensore

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